Atti negati su 5 multe: il Comune di Livinallongo condannato dal Tar

Sabato 11 Marzo 2023 di Lauredana Marsiglia
Multe, il Comune nega gli atti per ben due volte: condannato dal Tar

LIVINALLONGO - Prese ben cinque multe dalla Polizia municipale appostata con l’autovelox e di fronte ad un così massiccio “attacco”, sia a torto sia a ragione, chiese di poter visionare gli atti al fine di presentare un possibile ricorso. Ma il Comune di Livinallongo del Col di Lana si è limitato ad un silenzio-diniego, rinunciando anche costituirsi in giudizio davanti al Tar dopo il ricorso presentato dall’automobilista per chiedere di poter visionare quegli atti. Come dire che la cosa non lo interessava, costringendo un cittadino a pagare un avvocato per vedersi riconosciuto un diritto.
Il Tar, con sentenza dell’8 marzo, gli ha dato ragione ordinando al Comune di pubblicare gli atti entro 30 giorni. Lo ha inoltre condannato a pagare anche le spese di giudizio quantificate in 500 euro.
Una storia di scarsa trasparenza dove le Istituzioni mostrano i muscoli, negando ai cittadini ciò che spetta loro di diritto, come sentenziato dal Tribunale regionale amministrativo del Veneto.

SILENZIO-DINIEGO
Il ricorso era stato presentato il 28 gennaio scorso dall’altoatesino Josef Helmut Thaler assistito dagli avvocati Riccardo Bertoli e Gabriele Bisinella.
Con il ricorso chiedeva l’annullamento del silenzio-diniego che andava tristemente a concludere la richiesta fatta il 7 dicembre 2022 con la quale chiedeva l’accesso agli atti. 

AUTOVELOX
Secondo la ricostruzione fatta in sentenza la Polizia locale di Livinallongo del Col di Lana notificò al ricorrente ben cinque verbali per violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada, ovvero per avere superato i limiti di velocità lungo la regionale 48 delle Dolomiti in località Brenta direzione Arabba. La rilevazione venne fatta con il dispositivo autovelox “Engine Srl Enves Evo Mvd 1605 matricola 0X00029541.
Il 7 dicembre 2022 l’automobilista si rivolge ad un difensore e, tramite Pec, chiede al Comune, di poter accedere agli atti, sia ai sensi della legge n. 241 del 1990, sia ai sensi dell’articolo 5, del decreto legislativo 33 del 2013. L’automobilista vuole fare la copia dei fotogrammi relativi ai verbali, quelli di omologazione dell’autovelox e della taratura, il verbale di verifica di funzionalità, quello di verifica del corretto funzionamento dell’apparato e delle operazioni di messa in esercizio e di verifica della correttezza della segnaletica stradale. Chiede inoltre la documentazione attinente la qualifica del tratto di strada oggetto di controlli, quali siano i poteri di firma e qualifica del responsabile del procedimento.

LA DECISIONE
Il Comune non si prende la briga di rispondere e così, scaduti i termini entro i quali andava data risposta, Thaler impugna il “silenzio” che automaticamente implica un diniego. Il Comune decide anche di non costituirsi in giudizio.
Il Tar, nell’accogliere l’istanza, afferma che gli atti andavano presentati in quanto esiste una “corrispondenza” e un “collegamento” tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che il ricorrente voleva tutelare. «I documenti richiesti - affermano i giudici amministrativi - sono strumentali a verificare la legittimità e la correttezza dell’actio procedimentale spiegata e la sua aderenza al paradigma normativo.

Il ricorso, pertanto viene accolto».

Ultimo aggiornamento: 12 Marzo, 08:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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