Vittoria animalista, il Tar annulla l'ordinanza anti-colombi: stop abbattimenti

Mercoledì 19 Dicembre 2018
Vittoria animalista, il Tar annulla l'ordinanza anti-colombi: stop abbattimenti
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Stop all'abbattimento dei piccioni di città. L'ha disposto il Tar del Veneto, accogliendo il ricorso di Earth Onlus contro l'ordinanza del Comune di Castelnuovo del Garda, che alla pari degli altri municipi veronesi di Lazise e Bussolengo aveva deciso di disciplinare il controllo delle colonie dei colombi urbani. Secondo i giudici amministrativi, quel testo non dimostra quali sono i pericoli «per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana» citati a proprio fondamento. Tutto inizia lo scorso 30 agosto, quando il sindaco Giovanni Peretti firma il provvedimento spiegando che «la consistenza della popolazione di colombi di città nel territorio comunale ha subìto nel corso degli anni un progressivo e considerevole aumento e costituisce attualmente un grave pregiudizio per  l'aspetto ed il decoro urbano, provocando danni ad edifici pubblici e privati ed altrettanto grave motivo di deterioramento del suolo e dell'abitato». Il primo cittadino aggiunge che «tale crescita della popolazione di colombi comporta inevitabilmente una produzione cospicua di materiali organici e di carogne con correlate problematiche igienico-sanitarie». Per questo l'ente locale prescrive che «ai colombi cosiddetti di città venga impedito l'accesso a tutti i siti dove possono nidificare o comunque trovare riparo», dirama «il divieto di alimentare i colombi» e ne autorizza il controllo numerico da parte dei cacciatori e dei residenti, «mediante cattura ed abbattimento» e «applicando ogni mezzo idoneo e consentito dalla legge». A quel punto Earth, «associazione per la tutela giuridica della natura e dei diritti animali», impugna l'ordinanza e pure quelle analoghe. Ma mentre Lazise e Bussolengo le ritirano in autotutela, Castelnuovo la mantiene e va in giudizio.
LE MOTIVAZIONISi arriva così alle motivazioni del Tar, che dà ragione agli animalisti, poiché il provvedimento «non motiva in ordine ai presupposti, che devono essere attuali e concreti e non meramente potenziali o eventuali, di necessità ed urgenza» e «non specifica le ragioni in base alle quali la paventata situazione di pericolo non potrebbe essere affrontata e risolta in maniera efficace con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento». In ogni caso il Comune avrebbe dovuto acquisire prioritariamente il «parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica», prevedere «metodi ecologici alternativi da esperire preventivamente all'abbattimento» e specificare specifica «numero di capi in eccesso» e «soggetti abilitati» all'uccisione. A pagare le spese legali dell'associazione Earth, pari a 1.980 euro, sarà lo Stato. (a.pe.)
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Ultimo aggiornamento: 20 Dicembre, 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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