MESTRE - Il mutamento del gestore di una sala, pur mantenendo lo stesso concessionario, consiste in una “nuova apertura”. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, respingendo l'appello della società che aveva ereditato la gestione di una sala scommesse a Mestre.
Chiude la sala scommesse
Come riporta Agipronews, i giudici hanno ribadito quanto già affermato dal Tar del Veneto, ovvero che “è agevolmente riconducibile al nucleo semantico della locuzione 'nuova apertura di sale scommesse' il caso, ricorrente nella specie, in cui nei medesimi locali venga ad operare, a qualsiasi titolo, un nuovo soggetto”. Riguardo al regolamento comunale in questione, Palazzo Spada sottolinea che esso mira a contemperare le “finalità di tutela della salute pubblica con le esigenze di coloro che, prima della entrata in vigore della nuova normativa, avevano già iniziato l’attività ed ottenuto le relative autorizzazioni, ponendo in essere i necessari investimenti finanziari che l’indiscriminata applicazione della nuova disciplina regolamentare avrebbe potuto gravemente pregiudicare” e che “analoga esigenza di contemperamento non sorge nei confronti di chi aspira ad iniziare ex novo l’attività di gestione di una sala scommesse”. Il Collegio ha respinto anche l'assunto secondo cui il contratto di cessione stipulato tra la precedente gestione e quella attuale testimonierebbe la continuità aziendale nell’ambito della medesima sala scommesse, spiegando che “la successione è un fenomeno che attiene ai rapporti giuridici: si può succedere nella qualità di proprietario, nella qualità di creditore: non si può, invece, succedere nella qualità di imprenditore. Da ciò discende il corollario per cui il cessionario di azienda acquisterà la qualità di imprenditore a titolo originario, e non titolo derivativo”. Per questo il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del gestore.