Venezia. Gli ombrelloni del plateatico bucano i masegni, il Tar: «Un danno all'area vincolata»

Per i giudici i fori fatti dal locale Al Gabbiano sono «trasformazione irreversibile della pavimentazione storica»

Martedì 17 Ottobre 2023 di Angela Pederiva
Il ristorante Al Gabbiano

VENEZIA - Comune, Soprintendenza e Tar in difesa dei "masegni" di Venezia. È stato respinto il ricorso di un bar-ristorante di Castello, affacciato sulla Riva degli Schiavoni, contro il rifiuto di sanare sei fori nel plateatico. «L'esecuzione di buccole per l'installazione di ombrelloni a fini commerciali costituisce una trasformazione irreversibile di una pavimentazione storica che caratterizza, per materiale, posa e dimensioni, l'intero suolo pubblico della città lagunare»: questa la motivazione con cui è stata rigettata la domanda.

Intervento senza autorizzazione

A presentarla era stato il locale "Al Gabbiano", titolare di una concessione per l'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, fioriere e appunto ombrelloni, che i gestori precedenti avrebbero voluto mettere in sicurezza attraverso un ancoraggio.

Quell'intervento era però avvenuto «senza autorizzazione», per cui il pubblico esercizio aveva avanzato istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, precisando di aver dotato i para-sole «di un loro basamento in acciaio, in grado di mascherare le stesse buccole». Ma nel 2020, sulla base del parere negativo espresso dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, il Comune aveva respinto la richiesta, anche se poi nel 2022 aveva disposto la chiusura del procedimento sanzionatorio, dal momento che «l'opera accertata non è più soggetta alla preventiva acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica».

Il vincolo ai masegni

Tuttavia il Tribunale amministrativo regionale è entrato comunque nel merito della questione, arrivando a dichiarare «infondato» il ricorso del bar-ristorante. I giudici hanno rilevato che «la Soprintendenza ha provveduto ad una compiuta descrizione dello stato di fatto dei luoghi interessati esaminando il possibile impatto dell'intervento descritto sui valori paesaggistici oggetto di tutela» ed evidenziando la presenza «di una pavimentazione storica in "masegni" di trachite, caratterizzante il paesaggio urbano di Venezia e in particolare lungo il percorso storico della Riva degli Schiavoni e il carattere irreversibile del danno causato mediante la realizzazione delle sei buccole». Al riguardo è stato ricordato che il decreto ministeriale del 1985 ha dichiarato «il notevole interesse pubblico per l'intero ecosistema della laguna veneziana» in quanto «esempio unico di sistema ambientale quale fonte inesauribile di accumulazioni visive ad alta valenza estetica». In questa logica, dunque, la foratura non è compatibile «con il vincolo apposto alla città di Venezia, comprensivo della sua pavimentazione storica», anche perché «il pregiudizio arrecato alla pavimentazione, per quanto attualmente mascherato, risulterebbe palese nell'ipotesi in cui la concessione del ricorrente dovesse venir meno per qualsiasi ragione». È vero che Comune e Soprintendenza hanno siglato un protocollo per la sostituzione dei "masegni" rovinati, ma ciò non implica «di per sé che gli interventi idonei a demolirli (anche parzialmente, o comunque ad alterarli in modo irreversibile) siano compatibili con il vincolo esistente sulla città di Venezia». 

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