ROVIGO - Una bocciatura in terza elementare è diventata tema di valutazione della giustizia amministrativa. Che ha respinto, però, il ricorso presentato dalla madre dell’alunno che al termine dello scorso anno scolastico non è stato ammesso in quarta elementare, valutando che la decisione degli insegnanti è fondata e giustificata. Una decisione non facile, ma presa all’unanimità dagli insegnanti che seppur incentrata sul miglior percorso di formazione per il bambino, non è andata giù alla madre del piccolo studente. Anche perché a rendere in salita il suo percorso formativo, ci sarebbero state numerose assenze dovute a problemi di salute. Per questo la donna ha impugnato al Tar il verbale del consiglio dei docenti dell’istituto comprensivo polesano, che non è esplicitato per proteggere il bambino, che ha deliberato la non ammissione in quarta.
LA SENTENZA
«Durante l’anno scolastico - si legge nella sentenza - l’alunno è stato assente da scuola per lunghi periodi, tanto che la scuola ha interessato il Comune ai fini delle verifiche in materia di evasione dell’obbligo scolastico. Il ricorso dà conto di talune problematiche di salute che avrebbero giustificato le numerose assenze dell’alunno». Tuttavia, scrivono i giudici della Quarta sezione del Tar del Veneto, «la mancata ammissione non pare trovare ragione nelle numerose assenze dell’alunno», bensì nelle «gravi carenze dell’alunno nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi: letto-scrittura, calcolo, logica matematica», evidenziate dalla relazione degli insegnanti allegata al verbale di scrutinio .
«La valutazione finale - osservano i giudici - rileva che l’alunno, in ventisei su ventotto obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico, è rimasto a un livello di “in via di prima acquisizione” e che “le difficoltà si sono riscontrate fin dall’inizio del primo quadrimestre, ma la mancata frequenza non ha permesso interventi specifici e proficui. Nel secondo quadrimestre è stata espressamente richiesta autorizzazione alla mamma ad un intervento di miglioramento delle abilità, per cui sono state predisposte attività finalizzate al recupero”. La mancata frequenza dell’alunno ha impedito lo svolgersi di una regolare azione di recupero».
Nel ricorso si fa riferimento al decreto legislativo 62 del 2017 nel quale si stabilisce che «le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione» e che «i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione». Il caso sarebbe questo. Perché secondo la sentenza, i docenti avrebbero valutato che il bambino «non possiede i requisiti minimi» per la quarta» e «la ripetizione della classe terza consentirebbe di “attivare e riattivare un percorso di autoefficacia nel bambino e promuoverne le potenzialità; svolgere a pieno e in modo completo il percorso scolastico della classe terza in modo da colmare le lacune pregresse e di consentire il raggiungimento delle competenze, abilità e conoscenze attualmente non sviluppate; di affrontare un percorso sereno e proficuo per l’alunno che altrimenti sarebbe privo di strumentalità necessarie nella classe successiva, potendo ciò generare possibile senso di frustrazione; di migliorare la partecipazione attiva, la socializzazione, l’autonomia, l’acquisizione di regole, tempi e modi riconducibili al contesto scolastico”».
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