L'obbligo di vaccino: elenchi all'Ulss entro il 10 marzo

Lunedì 17 Febbraio 2020
L'obbligo di vaccino: elenchi all'Ulss entro il 10 marzo
LA PROCEDURA
ROVIGO Scaduto il 31 gennaio il termine per le iscrizioni, ora le istituzioni scolastiche sono impegnate a confermare l'accettazione delle domande ricevute online o eventualmente a smistare quelle in eccesso alle seconde o terze scuole di preferenza.
SEGRETERIE AL LAVORO
La gestione delle domande, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione alle segreterie scolastiche, dovrebbe completarsi in marzo, quando vi sarà un'altra scadenza, relativa alle comunicazioni all'azienda sanitaria locale per il controllo sulle vaccinazioni degli alunni. Gli obblighi vaccinali, infatti, prevedono secondo la normativa vigente che entro il prossimo 10 marzo i dirigenti scolastici, i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale debbano inviare all'Ulss 5 l'elenco degli iscritti all'anno scolastico 2020/21. Poi, entro il 10 giugno, l'azienda sanitaria locale restituirà alle istituzioni scolastiche gli elenchi, completi delle diciture non in regola con gli obblighi vaccinali, oppure non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento o non ha presentato formale richiesta di vaccinazione.
SITUAZIONE VACCINALE
Queste informazioni accerteranno la situazione vaccinale dei bambini, e sono preliminari alla formazione delle classi, per evitare che minori non vaccinabili per motivi di salute siano inseriti in classe nelle quali siano presenti minori non vaccinati. Per gli studenti non in regola con gli obblighi vaccinali si procede con la contestazione formale dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e così i genitori o eventualmente i tutori o affidatari dei minori, saranno avvisati che se non dovessero far somministrare al minore le dosi vaccinali nel termine fissato dall'Ulss 5, andranno incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria se l'alunno è nella fascia d'età da 6 a 16 anni. Mentre se l'allievo è nella fascia d'età fino alle scuole dell'infanzia, si applica la sospensione dalla frequenza.
MULTA O SOSPENSIONE
Le famiglie che invece non hanno presentato formale richiesta di vaccinazione saranno contattate dai dirigenti scolastici affinché, entro il 10 luglio, depositino presso la scuola la documentazione comprovante lo stato vaccinale. In caso contrario, nei successivi 10 giorni la situazione sarà segnalata all'Ulss perché avvii le azioni previste per recuperare l'inadempienza. La presentazione della documentazione è un requisito per accedere ai servizi educativi dell'infanzia, comprese le scuole private non paritarie. I minori che per ragioni di salute non sono vaccinabili, devono essere inseriti in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Le scuole inoltre sono tenute a comunicare all'Ulss, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi con più di due alunni non vaccinati. Per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, in particolare, veniva quindi consigliato alle famiglie di raccogliere le informazioni sull'obbligo vaccinale già in sede di raccolta delle domande di iscrizione.
N.Ast.
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