Velox troppo vicino al segnale, annullata la multa

Il giudice di pace Patrizia Prando ha accolto il ricorso di un ex maresciallo dei carabinieri sul rilevatore di Bosaro

Martedì 7 Novembre 2023 di Francesco Campi
Velox troppo vicino al segnale, annullata la multa

ROVIGO - Il velox di Bosaro cade anche di fronte al giudice di pace. Un ricorso “in proprio”, senza aiuto di avvocati, ha portato al primo annullamento di una multa comminata attraverso la postazione di rilevamento fisso della velocità al chilometro 51 della Statale 16, entrato in funzione il 20 marzo.

La multa annullata è del 23 marzo, appena tre giorni dopo l’attivazione del velox che come è noto, è già stato abbattuto due volte, il 19 maggio e poi di nuovo il 19 luglio. Non un caso isolato, perché la stessa sorte è toccata, sempre per due volte, al velox sulla Regionale 482 Altopolesana, l’ex Statale Ostigliese, a Baruchella, il 29 maggio e giovedì scorso, e il 7 agosto a quello sulla Provinciale 46 a Mazzorno Destro.


LA SENTENZA
In questo caso, però, è stata la legge ad abbattere il velox. Ad avviare la causa civile di opposizione alla sanzione amministrativa, chiedendo l’annullamento del verbale da 198 euro, è stato un ex carabiniere in pensione, il maresciallo Antioco Ermanno Ledda, residente in provincia di Ferrara e già vittorioso anni fa in un’altra battaglia contro il velox di Copparo. «Ho fatto tutti gli accertamenti perché mi sono accorto che l’autovelox di Bosaro non era in regola. Sono contento che il giudice abbia riconosciuto la validità di quanto ho sostenuto e circostanziato, anche perché ci sono persone che sono state “pelate”. Mi piacerebbe proprio evidenziare questo, che tutte quelle multe sono illegittime».


Il punto che ha portato alla vittoria è la «inidoneità della segnaletica di preavviso dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità in relazione alla velocità prevista». Nella sentenza, emessa dal giudice di pace onorario Patrizia Prando, si sottolinea come «il ricorrente deduce che a fronte del mutamento del limite di velocità da 70 a 50 chilometri orari in corrispondenza dell’inizio del centro abitato dei Comune di Bosaro, la cartellonistica di preavviso del rilevamento non viene ripetuta in modo che l’utente della strada possa rendersi conto che la velocità che verrà rilevata dallo strumento è quella al di sopra dei 50 e non quella dei 70 come preavverti».


Il giudice ha riconosciuto la fondatezza di quanto sostenuto, spiegando che la distanza del segnale di preavviso del velox «deve essere calcolata anche rispetto alla segnaletica che impone il limite di velocità. La norma è posta a necessaria salvaguardia del diritto dell’utente di conoscere il limite imposto sulla strada percorsa in modo da potervisi adeguare, per cui non potrà essere sanzionato in relazione ad un eccesso di velocità del quale non sia stato tempestivamente avvertito (Cassazione 32104/2019) con onere probatorio a carico dell’Amministrazione convenuta che, invece, non ha dimostrato il rispetto della norma. La richiamata sentenza ribadisce che in base al disposto della legge 120 del 2010, si impone l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno 1 chilometro dal segnale che prescrive il limite di velocità. Inoltre, di recente la Corte di Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 25544 del 31 agosto 2023, ha stabilito la rilevabilità d’ufficio dell’illegittimo posizionamento dell’apparecchiatura per il rilevamento automatico della velocità ad una distanza inferiore a 1 chilometro dal cartello segnalatore della velocità consentita, motivo sul quale il giudice di merito ha fondato raccoglimento dell’opposizione, in quanto la questione è fondata su norme giuridiche ed è pertanto rilevabile d’ufficio».

Ultimo aggiornamento: 8 Novembre, 11:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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