VENEZIA - Non svolgono attività commerciale, dunque non sono tenute al pagamento dell’Ici: cosi la VII sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto si è pronunciata accogliendo i ricorsi in appello promossi dalle parrocchie veneziane di San Giorgio, Santa Maria del Suffragio e Santa Barbara Vergine Martire. Ne dà notizia una nota della Fism, la Federazione italiana delle scuole materne, che riferisce che le tre sentenze, definendo altrettanti giudizi d’appello durati due anni e mezzo, non solo hanno accertato il diritto all’esenzione Ici degli immobili adibiti a scuola materna, ma hanno anche condannato il Comune di Venezia a rifondere a ciascuna parrocchia le spese legali.
Il contenzioso
La vicenda è sorta alla fine del 2015 quando il Comune di Venezia, a fronte di due pronunce della Cassazione, aveva deciso di recuperare l’Ici relativa al 2010 e 2011 disconoscendo l’esenzione d’imposta sugli edifici parrocchiali adibiti a scuola materna, sino a quel momento mai messa in discussione.
Il ribaltamento
Se in primo grado la Ctp di Venezia aveva dato ragione al Comune, ora la Ctr, spiega la nota, ha ribaltato il risultato riconoscendo il valore assolutamente simbolico alle rette che “coprono solo una frazione del costo effettivo di gestione della scuola e di erogazione del servizio di istruzione”. Non è la prima volta che la Ctr Veneto si pronuncia a favore delle parrocchie in materia di Ici: queste sentenze, infatti, si inseriscono in una battaglia giudiziale promossa dalla Fism, che in Italia rappresenta circa novemila realtà educative nel segmento Zero-Sei, per circa cinquecentomila bambine e bambini. Una battaglia che solo a Venezia ha visto coinvolti negli ultimi 5 anni più di 15 enti tra parrocchie, congregazioni e associazioni. Già la V sezione alla fine del 2020, allineandosi alla giurisprudenza della Cassazione dell’ultimo biennio, aveva affermato lo stesso principio e, in un caso, condannato il Comune a rifondere le spese legali. Il Comune ora ha tempo sei mesi per impugnare le sentenze davanti alla Corte di Cassazione che, tuttavia, essendo giudice di legittimità, non potrà sindacare sulla valutazione di merito fatta dalla Ctr.