Ordinanza anti assembramenti, solo una settimana: il termine è il 22 novembre

Giovedì 12 Novembre 2020
Ordinanza anti assembramenti, solo una settimana: il termine è il 22 novembre
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Ci sono due modifiche rilevanti nella nuova ordinanza varata oggi dalle 3 Regioni (Veneto, Friuli VG ed Emilia Romagna) rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi: l’ordinanza vale non più fino al 3 dicembre ma intanto fino a domenica 22 novembre prossima, quindi una settimana. Per le passeggiate in centro è stata aggiunta una clausola di salvaguardia per i residenti  nei centri città.

Fedriga in diretta: nuova ordinanza in Fvg, la domenica chiudono anche i negozi al dettaglio. Al bar solo seduti dalle 15. Rt in calo.

Ecco il testo completo

IL PRESIDENTE Luca Zaia  Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione; Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso

che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale; Viste le varie delibere del Consiglio dei ministri con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;; Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 12 novembre 2020, ore 8, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un numero di soggetti attualmente positivi pari a 54755, in incremento, 1763 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 213 ricoverati in terapia intensiva, in rilevante incremento rispetto alle più recenti rilevazioni, su una disponibilità comunque di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza, allo stato, dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio; (...)  Ritenuto, in accordo tra i Presidenti delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 125/2020, di disporre ulteriori misure restrittive condivise per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione (.....);

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:

a) Misure di carattere generale

a.1. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;

a.2. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree;

a.3.

L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

a.4. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali: a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del Dpcm 3.11.2020. 

È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso. a.6. A seguito di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.

a.7. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

a.8. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente.

b) Misure relative ai giorni prefestivi e festivi

b.1. Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

b.2. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

b.3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

c) Ulteriori misure

c.1 In attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 9, lett. mm), DPCM 3.11.2020, gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma e ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l’effettiva domanda di trasporto, garantendo il rispetto delle limitazioni di cui alla disposizione predetta.

c.2 Nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio regionale in conformità alle disposizioni del DPCM 3.11.2020 e ssmm., gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni Mod. B – copia Opgr n. 151 del 12 novembre 2020 pag. 6 di 6 accedono all’impianto sportivo purché muniti di certificazione dell’avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica.

d) Disposizioni finali

La presente ordinanza ha effetto dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

E’ prorogata fino al 22 novembre 2020 l’ordinanza n. 141 del 17.10.2020, fatta eccezione per quanto previsto dalla lett. A del dispositivo. Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato dott. Luca Zaia 

Zaia in diretta, ecco la nuova ordinanza: no a passeggiate in centro, al bar e ristorante solo seduti, negozi chiusi la domenica. Supermercati: dalle 8 alle 10 fascia per over 65

Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30, giovedì 12 novembre 2020. Il governatore ha presentato la nuova ordinanza per il Veneto che contiene misure per contrastare la pandemia da Coronavirus. Con questa ordinanza, ha voluto sottolineare Zaia, si fa del nostro territorio una " fascia gialla "plus" ".

Ultimo aggiornamento: 17 Aprile, 09:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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