Medici nei piccoli comuni e specializzandi in corsia. La Regione batte il Governo

Sabato 17 Giugno 2023 di Maurizio Bait
Medici nei piccoli comuni e specializzandi in corsia. La Regione batte il Governo

Sul fronte dell'emergenza sanitaria e del reclutamento straordinario dei medici di medicina generale e dei giovani laureati specializzandi la Regione la spunta davanti alla Corte costituzionale sul governo, segnatamente il governo Draghi, che l'anno scorso (11 agosto) stabilì l'impugnazione davanti ai giudici della Consulta della legge regionale 8 del 9 giugno 2022, un provvedimento "omnibus" varato dal Consiglio.


I dettagli

La legge detta disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze.

Ma l'attenzione dei tecnici del governo si è incentrata sulle norme sanitarie. Innanzitutto è stata impugnata la norma che prevede un carattere di priorità «in fase di trasferimento» a vantaggio dei medici di famiglia che accettano incarichi in zone carenti per almeno due anni consecutivi, garantendo al tempo steso una permanenza in tali aree del Fvg per almeno quattro anni. Il governo considerava tale disposizione lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Vero è che proprio lo Stato disciplina, conformemente agli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali di categoria, i rapporti di lavoro con i medici di medicina generale (mediante convenzioni di respiro triennale). Tuttavia la Corte non accoglie le censure statali e chiarisce in sentenza: «Per quanto possa produrre effetti secondari sull'andamento dei rapporti convenzionali, la disposizione regionale ha anzitutto una "ratio" organizzativa, in funzione di tutela della salute, che persegue cercando di assicurare la medicina di prossimità anche agli abitanti delle zone carenti». A sostegno di tale impostazione, i giudici delle leggi richiamano, fra l'altro, il comma 1 dell'articolo 126 della legge regionale in questione (comma non soggetto a impugnazione in questa controversia): tale norma predispone un'attività coordinata fra le Aziende sanitarie e i Comuni al fine di «cercare strategie per il mantenimento di un presidio sanitario nei territori più disagiati». In altre parole, «la finalità essenziale e il contenuto oggettivo della disposizione impugnata corrispondono a un importante aspetto organizzativo del servizio sanitario regionale, che non può lasciare alcun cittadino sprovvisto dell'assistenza medica di base». Ed è proprio in ragione dell'assolvimento di tale importante responsabilità della Regione Fvg che, "a valle", diventa possibile dar vita a specifiche convenzioni con i professionisti della salute. Peraltro, come annota la Corte, un articolo dello stesso accordo convenzionale nazionale prevede «nelle procedure di assegnazione degli incarichi la priorità di interpello per i residenti in ambito carente». E questo «riduce la portata della disposizione regionale a una semplice rimodulazione di un criterio di per sé non estraneo alla fonte collettiva nazionale». Parimenti, la Consulta ha respinto le doglianze governative anche su un altro fronte significativo della Sanità post-pandemica in Fvg: resta infatti legittima la norma che stabilisce, «al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza», la facoltà delle Aziende sanitarie di conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023, «incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa», a laureati in medicina e chirurgia abilitati, medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso e personale medico in quiescenza.


Il passato

Il ricorso sosteneva che la Regione avrebbe ecceduto i limiti stabiliti per la stipula di contratti di collaborazione a prestazione esclusivamente personale. Ma anche su questo fronte la Corte ha respinto le ragioni del governo Draghi, rilevando fra l'altro la rigorosa serie di condizioni poste dalla norma regionale per l'applicazione di tali deroghe alla normativa generale. In particolare, in merito alla posizione dei medici specializzandi i giudici sottolineano che «questa Corte ha avuto recentemente occasione di evidenziare come il principio di esclusività dell'attività formativa non sia da intendere in modo astratto, bensì in funzione della "ratio" orientata alla qualità della formazione. La legge regionale impugnata garantisce che lo svolgimento degli incarichi straordinari avvenga fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi». In linea generale, anche qui prevale su tutto il diritto alla salute. Nel caso di specie, come chiarito con una pronuncia riguardante la Provincia autonoma di Trento, anche la Regione Fvg come conferma la Corte si è vista costretta ad «approntare un rimedio organizzativo straordinario» al fine di «fronteggiare una situazione obiettiva di carenza del personale medico». Tutto questo scrive ancora la Corte - «nella considerazione che la facoltà di affidare gli incarichi a tempo determinato era stata dalla norma medesima adeguatamente circoscritta», così impedendo eventuali abusi capaci di tradurre una regola straordinaria in sistema ordinario.

Ultimo aggiornamento: 14:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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