Bonus disoccupati 2023, da 780 a 1.000 euro per chi ha perso il lavoro (contratto somministrazione): a chi spetta e come fare domanda

Venerdì 28 Aprile 2023 di Mario Landi
Bonus disoccupati 2023, da 780 a 1.000 euro per chi ha perso il lavoro (con contratto di somministrazione): a chi spetta e come fare domanda

Non solo Naspi e assegno di disoccupazione, chi ha perso il lavoro può ricevere anche un'altra forma di sostegno: si tratta del bonus Sar (sostegno al reddito, ndr). Si tratta di un contributo destinato a una particolare fetta di disoccupati, che abbiano avuto contratti in somministrazione (ex interinale) a tempo determinato o indeterminato, il cui importo può arrivare fino a 1.000 euro.

Ecco quali sono i requisiti per farne richiesta e come inoltrare la domanda.

Bonus Sar 2023, a chi spetta

Il bonus disoccupati 2023 spetta a coloro che, prima di perdere il lavoro, con uno o più contratti di somministrazione, a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto dei seguenti requisiti:

  1. Disoccupati che hanno accumulato almeno 110 giorni di lavoro e che versano nello stato di disoccupazione da almeno 45 giorni (in caso di contratti part-time misti, di tipo verticale o con Monte Ore Garantito o MOG, sono indispensabili 440 ore lavorate) negli ultimi 12 mesi dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.
  2. Disoccupati da non meno di 45 giorni, alla condizione che abbia terminato la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), disciplinata dall’articolo 25 CCNL Agenzie per il Lavoro.
  3. Disoccupati da non meno di 45 giorni con almeno 90 giorni di lavoro maturati (360 ore lavorate se si tratta di contratti part-time misti, verticali o con MOG) negli ultimi 12 mesi dall’ultimo giorno di lavoro prestato in somministrazione.

A quanto ammonta il bonus

Ai beneficiari appartenenti alle categorie 1 e 2 viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad € 1.000,00 al lordo delle imposte previste dalla legge.

Ai beneficiari appartenenti alla categoria 3 viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad € 780,00 al lordo delle imposte previste dalla legge.

Quando presentare la domanda

Una volta maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, il richiedente deve attendere almeno altri 60 giorni prima di poter presentare la domanda e da quel momento, ne ha a disposizione altri 68 entro i quali inviarla (ovvero la domanda deve essere presentata tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione).

Dopo aver maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione il richiedente può sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro senza perdere il diritto alla prestazione.

Come fare domanda

I disoccupati possono inoltrare la richiesta online sul sito Forma.Temp, accedendo alla piattaforma FTWeb, inserendo i dati richiesti nel form e allegando la documentazione necessaria. Questi i documenti da presentare:

  • Codice Fiscale – tessera sanitaria
  • Copia delle buste paga dell’Agenzia per il Lavoro attestanti l’anzianità lavorativa e a conferma delle giornate svolte in somministrazione (110 o 90 giornate maturate negli ultimi dodici mesi). È obbligatoria tra le buste paga quella di cessazione.
  • Estratto Conto Previdenziale emesso dall’INPS dopo almeno 105 gg dalla cessazione dell’ultimo giorno di lavoro (emesso dal 106° giorno), attestante i 45 giorni di disoccupazione.
  • Eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità ove necessari ai fini dell’attestazione dei requisiti. Qualora l'evento sospensivo termini dopo la data di cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione, fornire la documentazione attestante la chiusura dell’evento.
  • Documento riportante le coordinate bancarie “IBAN” e la titolarità del conto corrente bancario o postale del richiedente la prestazione (scaricato dal servizio inbank, oppure, rilasciato dalla banca o dall’ufficio postale). Nel caso in cui si fosse titolari di una carta prepagata dotata di IBAN, si potrà allegare la fotocopia (solo fronte) della carta riportante i dati richiesti (nome/cognome/stringa IBAN/nome ente di emissione).
  • In caso di dimissioni volontarie per giusta causa: documentazione rilasciata dall’INPS attestante il riconoscimento della NASPI.

Ultimo aggiornamento: 29 Aprile, 11:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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