«Casinò, licenziamento illegittimo» L'impiegata nel frattempo è morta

Mercoledì 2 Settembre 2020
«Casinò, licenziamento illegittimo» L'impiegata nel frattempo è morta
LA SENTENZA
VENEZIA In assenza di un accordo sindacale, e di un'idonea informativa, le telecamere di sicurezza possono essere utilizzate per controllare i propri dipendenti in occasioni specifiche e limitate, per avere conferma di un sospetto, non in modo indifferenziato. È con questa motivazione che la sezione lavoro della Corte d'appello di Venezia (presidente Luigi Perina) ha confermato l'illegittimità del licenziamento operato nel 2018 dal Casinò di Venezia a danno di un'impiegata amministrativa, accusata di aver rilasciato biglietti gratuiti di ingresso alla casa da gioco a persone che non ne avevano diritto. La prova delle irregolarità era infatti costituita dalle immagini di telecamere che riprendevano in via permanente alcune zone del Casinò, non contrattate con i rappresentanti dei lavoratori, e dunque non utilizzabili.
La dipendente licenziata non potrà però rallegrarsi della decisione a lei favorevole: è infatti mancata pochi giorni prima della pronuncia della sentenza.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
I giudici le avevano dato ragione fin dal pronunciamento di primo grado, che accolse le istanze dei suoi legali, gli avvocati Giacomo Cucco e Valeria Fabbrani, ordinando al Casinò di reintegrare la dipendente al proprio posto di lavoro, versandole 12 mensilità di stipendio (oltre a contributi previdenziali e assistenziali). L'impiegata successivamente preferì non rientrare al lavoro, optando per l'indennità sostitutiva di 15 mensilità.
Il Tribunale aveva basato la propria decisione soprattutto sulla norma nazionale di riferimento, l'articolo 4 della legge 300 del 1970, modificata dal decreto legislativo 151 del 2015, la quale dispone «gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale... le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli».
GIURISPRUDENZA EUROPEA
I giudici d'appello hanno valutato la vicenda anche considerando una successiva sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) del 2019, secondo la quale i diritti del datore di lavoro e la privacy dei lavoratori devono essere bilanciati. Dunque, le telecamere potrebbero essere utilizzate, anche in assenza di accordo sindacale, ma rispettando i requisiti di adeguatezza e pertinenza, e dunque non in modo permanente e indifferenziato come accaduto nel caso specifico. Irrilevante per l'utilizzabilità o meno delle immagini, invece, la gravità dell'illecito commesso, in quanto non può essere un accertamento ex post, successivo, a giustificare un controllo effettuato nel passato.
Gianluca Amadori
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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