«Siete veneziani, non cimbri»: annullata la compravendita dello chalet in Cansiglio

Sabato 29 Aprile 2023 di Angela Pederiva
«Siete veneziani, non cimbri»: annullata la compravendita dello chalet in Cansiglio

Sono veneziani, non cimbri. Per questo gli acquirenti di un terreno in Cansiglio con annesso rudere, che avevano trasformato in «ammirevole chalet montano», si sono visti prima annullare dal Tribunale di Venezia l'atto di compravendita e poi rigettare sia dal Tar del Veneto che dal Consiglio di Stato il ricorso contro la Regione. Quest'ultima è tornata così in possesso del bene: la foresta appartiene al demanio e, secondo la legge, il diritto di superficie per le case dei tipici villaggi può essere rivendicato solo dagli appartenenti alla comunità locale.


La vendita della casa in Cansiglio


Una vicenda trentennale di carte bollate. Tutto comincia nel dicembre del 1994, quando i due veneziani acquistano da una famiglia bellunese una casèra a Farra d'Alpago, nell'area in cui è insediata la comunità cimbra.

Attraverso lavori di ristrutturazione, «tutti debitamente assentiti», il fabbricato viene trasformato in un edificio di pregio. Un mese dopo entra in vigore la norma regionale che mira a preservare i villaggi di Pian Osteria, Campon, Pian Canaie, Pich e Pian Cansiglio. La disposizione prevede che la proprietà del suolo resti pubblica, ma che il diritto di superficie per le edificazioni e le loro pertinenze possa essere alienato per 99 anni (rinnovabili), «esclusivamente in favore di coloro che abbiano costruito gli immobili in data anteriore al 31 dicembre 1992, e loro successori, e che occupino gli stessi o risiedano nei nuclei abitativi» citati. I titolari dello chalet presentano la domanda in tal senso nel maggio del 1995. Quella richiesta evidentemente accende una spia rossa negli uffici regionali, tanto che nel 1998 l'allora Azienda delle foreste cita in giudizio davanti al Tribunale di Venezia vecchi e nuovi proprietari del compendio, rivendicandolo in quanto «bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente». Con una sentenza del 2001, ormai passata in giudicato, il giudice civile accoglie la tesi della Regione, che infatti nel 2002 notifica ai privati l'atto di preavviso di rilascio e procede all'immissione nel possesso dell'immobile. Di conseguenza nel 2003 viene respinta l'istanza dei veneziani di trasferimento del diritto di superficie, in quanto sprovvisti di «un valido titolo di acquisto dal costruttore del fabbricato», dal momento che l'atto di compravendita è nullo. La diffida non ottiene risultato.


Compravendita annullata


A quel punto inizia il lungo contenzioso amministrativo. I compratori presentano ricorso al Tar del Veneto, che nel 2021 (cioè dopo diciotto anni) rigetta le loro pretese: «Non hanno costruito la casèra, non sono successori di coloro che l'hanno realizzata, non appartengono alla minoranza linguistica cimbra e, all'epoca della proposizione della domanda, non risiedevano neppure nell'immobile (che pure avevano medio tempore ristrutturato), risultando residenti nel Comune di Venezia». Arriviamo ai giorni nostri, con la bocciatura dell'appello al Consiglio di Stato, secondo cui il Tribunale civile ha accertato in via definitiva «la proprietà dell'ente non solo del terreno sul quale insiste il fabbricato, ricompreso nel proprio patrimonio indisponibile, ma anche del fabbricato stesso», per cui la casèra «sin dal momento della sua incorporazione al suolo è stata acquisita al patrimonio indisponibile dello Stato». I giudici amministrativi di secondo grado sottolineano che «il legislatore regionale ha inteso tutelare la posizione non già indiscriminatamente degli occupanti sine titulo dei beni», bensì di coloro che hanno costruito gli immobili fino al 1992, dei loro successori, di quanti li occupano o risiedono nei villaggi cimbri, «evidentemente considerando la connotazione tradizionale, culturale e sociale degli specifici territori», con i quali i due veneziani «non hanno dimostrato neanche in giudizio di avere alcuna correlazione».

Ultimo aggiornamento: 1 Maggio, 21:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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