JESOLO - Lo aveva sempre sostenuto: quell'investimento gli era stato fatto fare dalla banca con poca chiarezza sul livello di rischio del prodotto finanziario che gli era stato offerto.
LA CONTROVERSIA
Tutto è iniziato nel 2021 quando l'imprenditore si è rivolto allo studio legale degli avvocati Alessandro Filippi e Marco Da Villa di San Donà per ottenere soddisfazione. «Tale sentenza commenta Filippi - è importante perché il Tribunale nel confermare l'orientamento maggioritario in materia di violazione di doveri informativi in capo alla banca, ha riassunto i principi cardine che vanno applicati nelle controversie di intermediazione finanziaria tra risparmiatore e banca. Ha, quindi, rilevato che la responsabilità per la violazione dei doveri informativi è contrattuale, quindi con termine di prescrizione decennale; ha ricordato che l'onere della prova di avere informato adeguatamente il risparmiatore delle caratteristiche del prodotto è in capo alla banca e, nello specifico, ha evidenziato che la banca non aveva per nulla informato del rischio al quale sarebbe incorso il risparmiatore comperando obbligazioni subordinate, anzi negli ordini di acquisto le aveva qualificate come ordinarie».
LA SENTENZA
I giudici veneziani hanno pertanto stabilito nero su bianco che "ai fini della valutazione della completezza dell'informazione reso al cliente dalla banca, non rileva che le obbligazioni subordinate rientrino tra quelle "ordinarie", ma che nessuna indicazione sia stata data sul fatto che, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, il rimborso sarebbe stato subordinato dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati o subordinati di grado inferiore". Il Tribunale, pertanto, ha rilevato che anche a voler considerare il risparmiatore jesolano un investitore esperto, restava la necessità di fornire al cliente un'informazione completa ed esaustiva e tale circostanza non può costituire assolvimento dell'onere della prova previsto in capo alla banca. «Tale carenza informativa - conclude l'avvocato Filippi - integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale idoneo a costituire titolo fondante per il diritto al risarcimento del danno ex art. 1218 codice civile».
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