L'azienda ha il diritto di conoscere nome e cognome di chi ne parla male: il caso della 3B di Salgareda

Sabato 24 Febbraio 2024 di Angela Pederiva
Il caso della 3B di Salgareda

L'azienda ha il diritto di conoscere i nomi di chi ne parla male. È il senso della sentenza con cui il Tar del Veneto ha accolto il ricorso della 3B di Salgareda, impresa trevigiana del settore arredo da 800 addetti in organico e 220 milioni di fatturato, contro l'Istituto comprensivo del paese.

La vicenda ricorda per certi versi quella della friulana Danieli, che però riguarda una petizione di critica all'acciaieria, mentre in questo caso è in ballo un verbale scolastico.

LA CERIMONIA


Nel 2021 e nel 2022 la ditta della famiglia Bergamo ha sostenuto la premiazione degli alunni più meritevoli della scuola media. Secondo quanto rappresentato al Tribunale amministrativo regionale, con il patrocinio dell'avvocato Marco Zanon, nella riunione del consiglio di istituto del 23 dicembre 2022 «venne affermato che la società 3B non sarebbe stata soddisfatta della visibilità» che le era stata concessa, perciò «sarebbe stata esclusa» dalla cerimonia del 2023.

Valutando l'affermazione «lesiva della propria immagine», l'azienda ha ritenuto necessario acquisire il verbale della seduta, «per agire a propria tutela». Così nel luglio scorso si sono susseguiti una richiesta di chiarimenti, un'istanza di accesso agli atti e un colloquio con il dirigente scolastico. Ma nel verbale consegnato dalla scuola all'impresa sono stati omessi i nominativi dei due componenti che avevano affrontato quell'argomento. La ditta ha insistito nel domandare la copia del documento senza "omissis" e ha contestato le ragioni di riservatezza opposte dall'Istituto. Quest'ultimo ad agosto ha però negato l'accesso integrale alle carte, spiegando che uno dei componenti interessati aveva opposto il diniego al trattamento dei propri dati personali per «ragioni di tutela della propria privacy personale e professionale».


LA TRASPARENZA


A quel punto è scattato il ricorso al Tar, il quale ha escluso impedimenti non essendo coinvolti «dati giudiziari o dati riguardanti la salute o la sfera sessuale», mentre «è fondata la tesi della necessità che la società 3B ha di conoscere il nominativo oggetto dell'istanza per difendere un proprio interesse sostanziale, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla fondatezza dello stesso». I giudici non hanno ravvisato «l'esistenza di norme a tutela del diritto alla riservatezza in relazione alle dichiarazioni rese dai membri del consiglio di istituto nell'esercizio delle loro funzioni», la cui attività «si svolge nel rispetto del principio democratico, di cui sono corollario gli obblighi di trasparenza e di pubblicità». In definitiva, dunque, «va esclusa la sussistenza di un "diritto all'anonimato" della persona che ha reso le dichiarazioni». I nomi dovranno essere comunicato entro 30 giorni, altrimenti come commissario ad acta provvederà a farlo il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale di Treviso, che non si è costituito nel giudizio.

Ultimo aggiornamento: 11:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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