Canone Rai, non paga chi non ha la tv: domande di esonero entro il 30 giugno. Come fare

La guida e le categorie interessate che non devono pagare

Sabato 17 Giugno 2023
Canone Rai, non paga chi non ha la tv: domande di esonero entro il 30 giugno. Come fare

Canone Rai. Sono tre le categorie degli utenti esonerati dal pagamento. Si tratta degli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.

I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare l’apposito modulo entro il 30 giugno.

Ecco come fare.

La dichiarazione

Con la domanda si fa presente che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica (oltre, eventualmente, quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento). 


Il modello, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, deve essere inviato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. Se non è possibile la trasmissione telematica, il modello, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, va spedito, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente a un soggetto deceduto.


La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2023 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2023 (luglio-dicembre 2023).

 

Ultrasettantacinquenni con reddito basso

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perchè si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

 

Diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali: gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961); i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963); i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

Dal 2016 è previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone tv mediante addebito sulla fattura dell'utenza di energia elettrica. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica intestata al dichiarante.

Qualora l'intestatario dell'utenza elettrica residenziale non sia il dichiarante, ma sia un componente della sua stessa famiglia anagrafica , è necessario riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che sia intestatario dell'utenza elettrica residenziale.

Ultimo aggiornamento: 19 Giugno, 09:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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