Scuola, scatta l’obbligo: i prof non vaccinati sospesi dopo 5 giorni dalla richiesta del certificato

Lunedì 13 Dicembre 2021 di D.L.
Un vaccino
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Scatterà dopodomani l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale scolastico. Così come per le altre categorie soggette all’obbligo - oltre ai sanitari, le forze dell’ordine e i miliari - il 15 dicembre cominceranno i controlli da parte dei dirigenti scolastici (o loro delegati all’interno degli istituti) con la piattaforma dedicata e le app dei telefonini che sono state aggiornate negli ultimi giorni proprio per consentire le verifiche dei Green pass di docenti e non docenti. Chi non è vaccinato avrà cinque giorni di tempo per presentare il certificato di avvenuta prenotazione, l’avvenuta vaccinazione o il certificato medico di esenzione. Ci saranno poi ulteriori venti giorni per mettersi in regola. Ma in assenza dei documenti previsti già alla scadenza del quinto giorno per il personale scolastico è prevista la sospensione dal lavoro senza stipendio.
 

ALTA PERCENTUALE
Nel mondo scolastico regionale si era raggiunta una percentuale molto alta (sopra il 95%) nelle somministrazioni di prima e seconda dose.

Ora è obbligatoria anche la terza. È previsto un percorso prioritario nelle prenotazioni proprio per consentire a chi intende immunizzarsi di poterlo fare entro i termini previsti dalla norma. «Rispetto alle prime due dosi - sottolinea Antonella Piccolo, responsabile della Cisl Scuola di Pordenone - il tasso di vaccinazione raggiunto è stato molto alto. Crediamo, visto il senso di responsabilità dimostrato, che anche con la terza dose si possa raggiungere livelli alti. Rispetto all’obbligo i disagi non mancheranno, in particolare sul fronte delle supplenze e delle sostituzione del personale che potrà essere sospeso. Nella scuola primaria le supplenze sono un problema già da tempo in quanto non c’è personale. Per le medie e superiori il problema riguarda soprattutto le discipline scientifiche».


Destinatari dell’obbligo sono dirigenti scolastici, docenti e personale Ata delle scuole pubbliche e il personale dei servizi scolastici e formativi regionali. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. È escluso invece il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione o ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. L’ obbligo «si applica solo al personale scolastico» e quindi al momento non coinvolge il «personale - come si legge nella circolare ministeriale - non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola. A titolo di esempio, fra gli altri, al personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, agli addetti alle mense o alle pulizie. Resta fermo l’obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di pre e post scuola.
 

LA DOCUMENTAZIONE
Da mercoledì sarà chiesto il green pass “super”, o l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa o la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito o in certificato di esenzione. Nel frattempo anche chi non è vaccinato potrà svolgere la propria attività lavorativa con il green pass semplice, cioé facendo i tamponi. Alla scadenza di del termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura di sospensione per mancato adempimento. All’inosservanza dell’obbligo consegue dunque l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Ultimo aggiornamento: 14 Dicembre, 12:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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