Domicilio digitale, cos’è e come funziona l’Inad: il nuovo registro pubblico online

Sabato 17 Giugno 2023
Domicilio digitale, cos’è e come funziona l’Inad: il nuovo registro pubblico online

Dal 6 giugno è operativo l’INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili digitali, che consente anche ai cittadini di ricevere le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione (o meglio, più in generale, le comunicazioni elettroniche aventi valore legale) tramite PEC. L’iscrizione all’INAD consentirà anche ai privati che non sono obbligati a farlo (persone fisiche maggiorenni, professionisti che non svolgano una professione organizzata in ordini, albi o collegi, enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nel registro INI-PEC) di avere un indirizzo PEC ufficiale, reperibile in un pubblico registro, così come avveniva da tempo per le imprese, la maggior parte dei professionisti e le Pubbliche Amministrazioni. Ne abbiamo parlato con l'Avv.

Paolo Marra di SZA Studio Legale.

Come ci si iscrive?

Per iscriversi all’INAD, è sufficiente attivare una casella di posta elettronica certificata e collegarsi al sito https://domiciliodigitale.gov.it, accessibile tramite SPID, CIE o CNS. Registrando il proprio indirizzo PEC, si sarà inseriti in un elenco consultabile da chiunque, senza necessità di autenticazione, a partire dal 6 luglio 2023. Per conoscere se un soggetto possieda un indirizzo PEC, basterà accedere alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e inserire il relativo codice fiscale nella barra di ricerca.

Come funziona il domicilio legale?

Il domicilio digitale permette comunicazioni ufficiali rapide ed è un importante passo verso la semplificazione dei rapporti tra privati, imprese e pubblica amministrazione. Iscrivendosi, si riceveranno sulla propria casella PEC le comunicazioni relative a rimborsi fiscali, detrazioni d’imposta e – ovviamente – anche quelle relative ad accertamenti fiscali o i verbali di sanzioni amministrative. La comunicazione avverrà in tempo reale, evitando ritardi e preoccupazioni per il mancato recapito. Aggiungendo la propria PEC a un client di posta elettronica, sarà possibile controllare comodamente la propria casella da smartphone o computer, in ogni momento.

Cosa rischia chi non si iscrive?

La possibilità di ricevere via PEC avvisi di accertamento o verbali di sanzioni non deve costituire un’obiezione all’iscrizione nell’INAD: oltre alla considerazione di carattere generale per la quale, nel tempo, lo strumento di comunicazione più performante ha sempre soppiantato quello che lo era di meno (lo si è visto nel rapporto tra lettere ed e-mail), è davvero anacronistico, nell’epoca in cui ciascuno è geolocalizzabile tramite lo smartphone che ha in tasca, pensare che ricevere le comunicazioni ufficiali solo attraverso la posta raccomandata possa costituire un vantaggio.

L’attivazione dell’INAD giunge, infatti, dopo la positiva esperienza fatta con IPA, l’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi. Fino al d.l. 16 luglio 2020, n. 76, gli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni presenti nell’IPA non erano utilizzabili per notificare gli atti giudiziari, in quanto l’IPA non era un pubblico registro. Lo era, infatti, soltanto il Registro PP.AA., nel quale tuttavia – benché fosse obbligatorio – ben poche Amministrazioni avevano inserito il loro indirizzo PEC. La possibilità di utilizzare, anche per le notifiche degli atti processuali, l’indirizzo IPA ha notevolmente semplificato e snellito le procedure, un effetto che l’istituzione dell’INAD promette di replicare su scala più vasta.

Queste novità si inseriscono in un disegno complessivo volto a semplificare la notifica degli atti e dei provvedimenti in generale e di quelli processuali in particolari: il nuovo articolo 137, comma 6, c.p.c., inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), attribuisce un ruolo primario alla notifica via PEC effettuata dall’avvocato, invertendo il rapporto che la vedeva come eccezione alla normale notificazione ad opera dell’ufficiale giudiziario (anche quest’ultimo, peraltro, in prima battuta deve preferire la notifica a mezzo PEC).

Ci sarà un risparmio di spesa?

Due ulteriori fattori potrebbero influire sul successo, o meno, dell’INAD: il primo è l’auspicabile riduzione, rispetto alle attuali, delle spese di notifica nel caso in cui il provvedimento della P.A. sia notificato al privato tramite PEC; il secondo, meno facilmente verificabile, è l’eventuale rilievo attribuito dagli algoritmi con i quali viene misurata l’affidabilità creditizia alla circostanza che il cittadino che richiede il credito sia munito di indirizzo PEC registrato nell’INAD. È, infatti, evidente che il cittadino che rende più agevole la propria reperibilità è tendenzialmente alieno dall’idea di rendersi inadempiente ai propri obblighi.

Ultimo aggiornamento: 22 Giugno, 22:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA