In caso di mancata accettazione della procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali si può fare ricorso contro il Fisco per tentare di recuperare gli sconti. Ma solo in alcuni casi. Ci sono ipotesi in cui non si può richiedere la definizione agevolata, o meglio ci sono somme escludibili. Ma se il debitore ritiene che alcune somme escluse non rientrano nella casistiche definite per legge, può chiedere il ricorso con procedura ordinaria.
Rottamazione quater, quando si può fare ricorso
Non rientrano nell’ambito della sanatoria solo: a) somme da sentenze di condanna della Corte dei conti; b) multe comminate da un’autorità penale; c) recupero di aiuti di stato alle imprese illegittimi; d) Iva all’importazione e risorse proprie Ue (come i dazi doganali).
Se il debitore ritiene che i carichi esclusi dalla definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non rientrano in alcuna delle ipotesi può fare ricorso contro la comunicazione ricevuta, entro 60 giorni dalla ricezione. Il documento dell’agente della riscossione è un atto impugnabile, in quanto diniego di definizione agevolata.
Gli altri casi
Un altro caso può riguardare la quantificazione delle somme da versare. Gli applicativi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione già consentivano di avere una simulazione degli importi della rottamazione quater. Ma debitore può lo stesso presentare l’istanza, considerata la natura decadenziale del termine del 30 giugno scorso, per poi eventualmente contestare il quantum della sanatoria.
In questo caso serve fare ricorso contro la comunicazione delle Entrate entro 60 giorni. Il comportamento più prudente è quello di provvedere comunque al versamento di quanto è stato richiesto, in caso di sentenza favorevole per il debitore. Altrimenti si devono versare le rate rivenienti dalla liquidazione che il debitore ritiene corretta. Così se il giudizio si chiude negativamente, l’interessato si trova però decaduto dalla rottamazione quater.
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