Cartelle esattoriali, rottamazione quater: come fare richiesta, domande e risposte. Le Faq dell'Agenzia delle Entrate

La rottamazione è prevista per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Adesione soltanto online

Domenica 22 Gennaio 2023 di Mario Landi
Cartelle esattoriali, rottamazione quater: come fare richiesta, domande e risposte. Le Faq dell'Agenzia delle Entrate

Nuova tregua fiscale. Domande e risposte sul primo pilastro dell’operazione "fisco-amico" messa in campo dal governo con la Legge di Bilancio che riguarda l’introduzione di una nuova Definizione agevolata. Si tratta della Rottamazione quater prevista per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Ma attenzione, sono rottamabili anche i debiti ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. E l’adesione può avvenire soltanto on-line. 

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COME PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazionequater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

• in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;

• in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

 

 

PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE RATEIZZANDO?

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata: • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata n alla domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.

 

COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali: • Sito istituzionale; • App EquiClick; • Domiciliazione sul conto corrente; • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: ▪ sportelli bancari; ▪ uffici postali; ▪ home banking; ▪ ricevitorie e tabaccai; ▪ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; ▪ Postamat; • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”): • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

COME VERIFICARE LASITUAZIONE DEBITORIA

Puoi consultare la situazione complessiva delle tue cartelle/avvisi nell’area riservata del sito internet. Accedi al servizio “Situazione debitoria - consulta e paga”. Puoi, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall’area pubblica del sito, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Ci sono però delle cartelle che non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti 1) recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; 2) crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; 3) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 4)debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

LO STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO

La legge di Bilancio 2023 prevede anche l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

SONO COMPRESE ANCHE LE MULTE?

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali: lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti; per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

 

 

Ultimo aggiornamento: 23 Gennaio, 12:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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