Assegno inclusione, sospensione e decadenza: tutti i casi in cui si perde il sostegno

Martedì 19 Dicembre 2023
Assegno inclusione, sospensione e decadenza: tutti i casi in cui si perde il sostegno

Assegno in inclusione. Da ieri è operativa la piattaforma per inserire le domande per riceverlo. E nelle prime 24 ore il sostegno che sostituisce il Reddito di Cittadinanza è stato già richiesto da oltre 50mila persone. L'Inps ha fornito nei giorni scorsi le indicazioni con requisiti e modalità per fare domanda.

Le disposizioni prevedono - come era per il Redditto - una serie di controlli e un regime di sanzioni in caso di attestazioni fraudolente, omissioni o inadempienze da parte dei percettori futuri (l'assegno arriverà da gennaio).

Si va dalla sospensione del contributo, fino all'arresto con il rischio carcere da 2 a 6 anni. Ecco nel dettaglio quanto prevedono le disposizioni diffuse dall'Inps.

Assegno inclusione, i controlli

Come spiega l'Inps, secondo quanto previsto all’articolo 7 del decreto-legge n. 48/2023 i controlli ispettivi sull’Adi e il lavoro sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dal personale ispettivo dell'Inps, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria.

Tutti i soggetti, abilitati ad accedere e operare nell’ambito del SIISL, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dare luogo alle sanzioni. L’Inps, per il tramite del SIISL, mette a disposizione dei centri per l’impego e dei comuni, l’informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all’autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall’accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell’Isee con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.

Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche come sopra previste, nonché la mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dare luogo alla revoca e alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni.

Sanzioni e decadenza del contributo

Le sanzioni nei confronti dei beneficiari dell’Adi sono previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell’Adi rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovute e rilevanti ai fini del mantenimento della prestazione è punita con la reclusione da uno a tre anni.  

Nei casi di condanna in via definitiva del beneficiario per i reati sopra indicati o nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore ad un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

La stessa sanzione della decadenza dal beneficio si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

Il provvedimento di decadenza è comunicato dall'INPS al beneficiario dell’Adi e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

Nei casi di condanna definitiva del beneficiario di cui sopra, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione relativa alla percezione dell’Adi e, comunque, quando risulti dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

Ferme restando le disposizioni relative alla condanna in via definitiva  quando l’INPS, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza o l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Percorso lavorativo e sospensione

L’articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023 prevede che il nucleo familiare che percepisce l’Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6 del medesimo decreto-legge relativi all’adesione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa:

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto di servizio personalizzato;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato;
  • non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello previsto dall’articolo 4 comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione;
  • non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge n.48/2023, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
  • non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo come previste all’articolo 3, commi 5, 6, 8, e 10 del decreto-legge n. 48/2023, o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste all’articolo 3 del decreto-legge in argomento.

Altre cause di sospensione

In tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta di inclusione. Nei casi di decadenza diversi da quelli determinati da condanna previsti all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

In aggiunta alle ipotesi di sospensione dell’Adi, per i casi di omessa comunicazione dell’avvio di attività lavorativa e per i casi di mancata presentazione ai servizi sociali o ai centri per l’impiego, l’erogazione del beneficio è sospesa nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati al paragrafo 12.1, prima che diventino definitivi.

La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione non hanno effetto retroattivo. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sopra indicati sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nel SIISL. La sospensione del beneficio può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata.

Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti l’interessato deve presentare domanda presso le Strutture territorialmente competenti dell’INPS allegando copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione.

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