Assegno di inclusione, a chi spetta e come fare domanda: calcoli e requisiti, le simulazioni

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione

Domenica 24 Dicembre 2023
Assegno di inclusione, a chi spetta e come fare domanda: calcoli e requisti, le simulazioni

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 

A chi è rivolto

L’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Si compone di due parti: un'integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B). 

Come funziona

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.

In fase di  prima applicazione, per le sole domande presentate entro gennaio e che presentino il Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024, ferma restando la necessità dell’esito positivo dell’istruttoria.

Il pagamento

Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per

un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.

L'importo

L’importo spettante per l’integrazione del reddito familiare può essere suddiviso, a richiesta, in fase di presentazione della domanda o anche successivamente,  per ciascuno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza ADI, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite. L'importo massimo annuo è di 6mila euro, incrementabile in base alla composizione del nucleo e alle necessità abitative. È di 7.560 euro l'anno se il nucleo è composto da persone over 67. 

Calcoli ed esempi

Come detto, l'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

Requisiti

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

  • - un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore ad euro 9.360;
  • - un valore del reddito familiare* inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi;
  • - un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro,
  • - un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc) come definito ai fini ISEE non superiore a a:
  • - 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  • - 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  • - 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).

Come fare domanda

L’articolo 4 del decreto-legge n. 48/2023, e l’articolo 4 del D.M. n. 154/2023 definiscono le modalità di presentazione delle domande per l’accesso all’ Assegno di inclusione. La richiesta è effettuata con modalità telematiche all’INPS attraverso il sito istituzionale e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla “piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa” presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL). All’atto della domanda, l’interessato viene informato che, attraverso il SIISL, può accedere all’aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta.

La domanda può essere presentata dal 18 dicembre 2023:

direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata all’Adi;
presso gli Istituti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.M. n. 154/2023 i Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito, ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali. Possono, altresì, offrire assistenza ai beneficiari nella registrazione alla piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, anche attraverso le attività di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo[9].

Nella richiesta l’interessato integra le informazioni presenti nell’ISEE in corso di validità, utilizzate per la verifica dei requisiti economici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 48/2023, con l’autodichiarazione del possesso dei restanti requisiti di cui al medesimo articolo 2 e con le informazioni necessarie alla definizione della scala di equivalenza.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, come definita dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

l’amministrazione che l’ha rilasciata;
il numero identificativo, ove disponibile;
la data di rilascio;
l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

Ultimo aggiornamento: 25 Dicembre, 07:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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