Maggiore attenzione e rispetto per l'ambiente e per gli animali. E' un importante messaggio di civiltà il voto del Parlamento con cui sono entrate in vigore le modifiche di due articoli della Costituzione - il 9 e il 41 - grazie alle quali viene rafforzata la tutela della biodiversità e degli ecosistemi.
L'Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale già votata in Senato con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre.
L'articolo 9 è uno degli articoli ‘fondamentali’ della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, recita il testo originale, al quale è stata aggiunta la tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni". La definizione dei modi e delle forme di tutela degli animali è demandata alla legge dello Stato.
L’articolo 41 stabilisce che “l’iniziativa economica privata è libera”, specificando che “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Il testo riformato ha introdotto il divieto di recare danno “alla salute” e “all’ambiente”, demandando alla legge il compito di determinare i programmi e i controlli opportuni “perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali” e, recita ora l’articolo, “ambientali”.
In questo modo l’Italia si allinea ad altri Paesi che già da anni prevedono la tutela ambientale tra i principi fondanti della legge, come la Spagna (che l’ha inclusa dal 1978), la Germania e la Francia.
Ecco il testo integrale dei nuovi articoli della Costituzione (In maiuscolo le novità).
Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. TUTELA L’AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA DEGLI ANIMALI».
Articolo 41: « L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ALLA SALUTE, ALL’AMBIENTE. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI».
Profilo Abbonamenti Interessi e notifiche Newsletter Utilità Contattaci
Logout