Droga, stretta del governo. Vietata anche l'efedrina, la molecola degli spray anti-raffreddore

Decreto in Cdm: limiti all’utilizzo di efedrina e stop alla sua importazione

Sabato 9 Marzo 2024 di Valentina Arcovio
Droga, stretta del governo. Vietata anche l'efedrina, la molecola degli spray anti-raffreddore

Guardia alzata sui medicinali e i prodotti veterinari contenenti efedrina. Arriva domani sul tavolo del Consiglio dei ministri, per un’analisi preliminare, lo schema di decreto legislativo che prevede regole più rigide sull’utilizzo e la sorveglianza del principio attivo presente in vari farmaci, anche da banco, per contrastarne l’uso illecito nella produzione di droghe.

Il provvedimento, che prevede anche sanzioni più severe, consentirebbe l’adeguamento del Testo unico stupefacenti al regolamento dell’Unione europea, aggiungendo una quarta categoria ai cosiddetti «precursori di droghe» (finora ne erano previste tre). Presto, quindi, potrebbero cambiare le «regole di gioco» per le aziende che si occupano della produzione e commercializzazione di farmaci che contengono efedrina. Nell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri è prevista anche l’informativa della presidenza sul “Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici”.

L’EMERGENZA FENTANYL

Il Fentanyl è un oppioide sintetico introdotto come trattamento per il dolore, solo con prescrizione medica, solitamente in pazienti oncologici allo stadio terminale. Negli Usa l’abuso di questa sostanza è già considerata un’emergenza: solo nel 2022 sono oltre 70 mila le persone morte per overdose di Fentanyl, circa 200 al giorno. L’efedrina invece è una sostanza presente sotto forma di principio attivo in numerosi farmaci d’uso comune, come ad esempio decongestionanti nasali o broncodilatatori per l’asma. Ma può essere utilizzata anche per scopi illeciti, sia direttamente per via del suo effetto psicoattivo, se assunto a dosi elevate, sia come «ingrediente» per preparare sostanze stupefacenti. Infatti, l’efedrina - così come l’acido lisergico, piperonale, safrolo, ecc. - oltre a essere una sostanza chimica normalmente utilizzata in numerosi processi industriali e farmaceutici, e commercializzata in modo del tutto lecito, può avere una funzione decisiva per la fabbricazione e preparazione illecita di droghe di abuso. 

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L’efedrina, ad esempio, può essere usata nella sintesi della metanfetamina tramite riduzione chimica. Con un processo chimico ancora più facile, l’efedrina può essere usata come precursore diretto per la sintesi di metcatinone, sostanza con effetti psicoattivi e stimolanti. Che l’efedrina abbia effetti anche sul sistema nervoso centrale è noto da tempo. Già in passato veniva utilizzata come sostanza «dopante» nello sport: per valori superiori a 10 microgrammi/ml rilevati nelle urine, costituisce positività per doping ed è inserita nella classe delle sostanze vietate redatta dal Comitato Olimpico Internazionale. Ma l’efedrina è anche utilizzata in modo improprio ad esempio nello studio: questa sostanza infatti può agire da stimolatore per la concentrazione. Inoltre, viene utilizzata illecitamente anche come principio attivo per favorire il dimagrimento, in quanto la molecola è legata a una riduzione del senso della fame.

Ora si punta a contrastare l’utilizzo illecito di un principio attivo che sembra sia sempre più diffuso nei laboratori dove si preparano sostanze stupefacenti. Lo schema di decreto legislativo in esame aggiorna dunque, come previsto dal regolamento europeo, l’elenco delle categorie dei precursori delle droghe, aggiungendo la categoria 4 e specificando alcuni specifici medicinali veterinari che fanno eccezione. 

LE MISURE

Nel dettaglio il provvedimento prevede l’obbligo di controllo e di autorizzazione all’esportazione e di notifica preventiva all’esportazione stessa. Alle sostanze comprese nella categoria 4, quindi all’efedrina, viene estesa la sanzione penale per l’immissione sul mercato, importazioni ed esportazioni in violazione dell’obbligo di registrazione dell’operatore all’UCS- Ufficio Centrale Stupefacenti del ministero della Salute, con revoca delle licenze che consentono il possesso e l’utilizzo della sostanza in questione. Un’altra novità introdotta dallo schema di decreto legislativo è quella relativa alle sanzioni: si prevede la sospensione da un mese a un anno dell’autorizzazione in caso di violazione dell’obbligo della dichiarazione. Alla sospensione si aggiungono anche le sanzioni previste per chi impedisce o ostacola lo svolgimento delle attività di controllo ed ispezione. 

Ultimo aggiornamento: 10 Marzo, 09:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA