Processo civile, la prima udienza entro 80 giorni

Venerdì 6 Dicembre 2019
LA RIFORMA
ROMA È il primo passo: la riforma della giustizia civile approvata ieri adesso dovrà passare dalle commissioni e poi dall'aula. E il governo si ripromette di ascoltare ancora le parti: disponibile a eventuali aggiustamenti in corso d'opera. Il cuore della riforma riguarda la riduzione dei tempi e dei processi, con una durata calcolata in media quattro anni. Con un ampliamento delle competenze del giudice monocratico. Il modello è quello che oggi viene definito giudizio semplificato e può riguardare solo piccole controversie. La riforma, che il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha dovuto separare da quelle del penale sulla quale non c'è ancora l'intesa, riguarda anche la negoziazione assistita, il regime delle notifiche e le procedure esecutive. In materia di class action verrà istituito un tavolo per il monitoraggio della legge sull'azione di classe.
SEMPLIFICAZIONE
Per le cause che si svolgeranno davanti al giudice unico si prevedono innanzitutto che il giudizio inizi con l'atto di ricorso e non con la citazione com'è attualmente. L'udienza di prima comparizione dovrà essere fissata entro quattro mesi. Il termine di comparizione delle parti non dovrà essere superiore ad 80 giorni. Alla prima udienza di comparizione, su richiesta delle parti, il giudice può assegnare un termine di 30 giorni per produrre documenti e per l'indicazione dei mezzi di prova dei fatti specificamente contestati e un ulteriore termine perentorio fino a 20 giorni per la sola indicazione di prova contraria, fissando udienza non oltre 60 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine.
Alla fine della fase istruttoria, il giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale nel corso della stessa udienza, fissando, su richiesta, una nuova udienza con deposito di sintetiche note difensive non oltre 40 giorni prima.
LA NEGOZIAZIONE
Un'altra norma importante riguarda gli strumenti stragiudiziali, alternativi al processo, come la negoziazione assistita e la conciliazione. La negoziazione assistita dall'avvocato sarà estesa anche alle controversie di lavoro ma non diventerà una condizione di procedibilità. L'istituto viene però rafforzato sul piano dell'attività istruttoria, affidata completamente all'azione degli avvocati. I legali potranno assumere dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti e chiedere alla controparte di dichiarare per iscritto fatti a essa sfavorevoli. In questo contesto sono previste anche delle sanzioni penali per chi dichiari il falso e processuali per chi si sottragga all'interrogatorio. Le prove saranno utilizzabili nel corso del giudizio attivato in ipotesi di fallimento della negoziazione.
LE NOTIFICHE
Le notifiche dovranno avvenire solo via pec. Sarà vietato all'ufficiale giudiziario eseguire notifiche, salvo che l'avvocato non dichiari che il destinatario non disponga di un indirizzo di posta certificata.
Val. Err.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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