Nonno travolse e uccise il nipotino in cortile: assicurazione costretta a risarcire la famiglia

Martedì 10 Gennaio 2023 di Angela Pederiva
CAPPELLA MAGGIORE Il giardino della villetta di Anzano dove nel 2008 avvenne il tragico incidente

CAPPELLA MAGGIORE - La vicenda è dolorosa, ma la sentenza è storica. Una di quelle, come si dice, che fanno giurisprudenza: dopo una battaglia giudiziaria durata tre lustri, per la prima volta in mezzo secolo di Rca obbligatoria, una compagnia assicuratrice è stata condannata a coprire il danno dall’uso di un veicolo in una zona privata, benché quest’ultima sia stata ritenuta non equiparabile ad una strada pubblica. Il verdetto è stato pronunciato dalla Corte d’Appello di Milano, ma riguarda una disgrazia avvenuta in Veneto: ai genitori e ai fratelli di Daniele Peresano, bimbo di 16 mesi investito e ucciso dal camper guidato dal nonno durante una manovra in cortile, la società Vittoria dovrà liquidare 1,1 milioni di euro fra risarcimento e spese.

IL FATTO

Il dramma si era consumato il 16 maggio 2008 ad Anzano, frazione di Cappella Maggiore, nel giardino della famiglia. Mentre la mamma era impegnata nei lavori domestici in casa, il nonno era andato in garage per portare fuori l’autocaravan, non prima di aver raccomandato al piccolo Daniele e al fratellino di 3 anni di rientrare nell’abitazione. Ma senza che l’anziano potesse accorgersene, il piccino era tornato indietro ed era stato investito dal mezzo in retromarcia. Purtroppo vani i soccorsi e immane la disperazione. Sul piano penale, la posizione del conducente era stata archiviata a Treviso, ritenendo il terribile incidente una tragica fatalità. Invece la causa civile, intentata nei confronti della Vittoria Assicurazioni Spa che ha sede a Milano, è stata molto più lunga e tortuosa. Assistiti dall’avvocato Alessandra Gracis, sia in primo che in secondo grado, i familiari della vittima si erano visti negare la copertura assicurativa. Infatti il Tribunale nel 2014 aveva sancito che l’investimento era avvenuto «non su sede stradale né su area equiparata bensì in un’area privata cortilizia». E la Corte d’Appello nel 2017 aveva ribadito che «possono rientrare nel concetto di aree equiparate anche aree di proprietà privata, solo allorquando aperte ad un numero indeterminato di persone», mentre il terribile incidente «era avvenuto tra il giardino e la rampa di accesso del garage di abitazione privata, area recintata». In pratica, pur essendo l’Rca obbligatoria dal 1969, l’assicurazione rispondeva automaticamente solo dei sinistri avvenuti in strada; nel caso di danni registrati in aree private, come appunto il cortile di una casa o il parcheggio di un supermercato, occorreva una valutazione caso per caso, finalizzata a stabilire se il volume di traffico in quel luogo fosse assimilabile a quello di un’area pubblica.

L’USO

Decisivo è stato però il pronunciamento nel 2021 della Cassazione, a cui si era rivolto l’avvocato Gracis, nel far valere l’interpretazione della norma in maniera coerente con il diritto europeo, dunque «a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’area di relativa collocazione». In sede di rinvio, perciò, la terza sezione civile della Corte d’Appello ha così stabilito che il criterio non può essere il sito, bensì l’«uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale». Traduzione: anche se si trovava in un’area privata, il conducente del camper ne stava facendo «un uso normale», come sostenuto dal legale della famiglia.

Hanno dunque argomentato i giudici: «Si tratta di investimento di pedone da parte di veicolo camper assicurato per la Rca presso la Vittoria Assicurazioni Spa mentre il conducente utilizzava il veicolo in modo normale e abituale rispetto alle sue caratteristiche - e non anomalo - spostandolo dall’interno del garage al giardino esterno».

L’IMPORTO 

Naturalmente ora la compagnia assicuratrice potrebbe a sua volta impugnare la sentenza davanti alla Suprema Corte. Per il momento, comunque, il risarcimento è pari a 350.000 euro per ciascun genitore e a 175.000 euro per ciascun fratello, più la rifusione delle spese di giudizio, per cui il totale ammonta a circa 1,1 milioni. «Gli importi – si legge nelle motivazioni – tengono conto della tragicità della vicenda, dell’immensa sofferenza cagionata a tutto il nucleo familiare, al vuoto non colmabile derivante dalla perdita di un figlio in tenerissima età con lo sconvolgimento delle abitudini di vita derivato anche dall’essere avvenuto l’evento nel giardino della propria abitazione».

Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 11:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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