Dad a gennaio, il Tar assolve la Regione: «Dati i contagi, misura non irragionevole»

Martedì 8 Giugno 2021 di Angela Pederiva
La protesta contro la dad
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VENEZIA - Ormai l'anno scolastico è terminato, per cui la sentenza pubblicata ieri cambia poco. Tanto più perché, dopo essersi riunito in camera di consiglio il 24 marzo, il Tar del Veneto ha dichiarato improcedibile «per sopravvenuta carenza di interesse» il ricorso con cui un gruppo di genitori chiedeva di annullare l'ordinanza del governatore Luca Zaia, che aveva disposto la didattica a distanza per tutto gennaio.

Ma fra le righe del verdetto spuntano parole favorevoli alla Regione: «La misura assunta, per quanto indubbiamente lesiva di interessi fondamentali costituzionalmente tutelati degli studenti, alla luce dei successivi sviluppi dei contagi e delle contromisure statali non può ritenersi manifestamente irragionevole».


LO SCONTRO
Il provvedimento regionale del 4 gennaio, «per ragioni di ordine sanitario derivanti dalla pandemia Covid», aveva prorogato la Dad alle superiori anche dopo l'Epifania, quando invece il decreto statale aveva previsto le lezioni in presenza al 50%.
I ricorrenti contestavano a Palazzo Balbi l'introduzione di una disciplina più restrittiva di quella nazionale, oltretutto in fascia gialla, mentre per quel tipo di scenario le norme varate da Palazzo Chigi indicavano la didattica fisica per almeno una quota della popolazione scolastica. Secondo le famiglie, assistite dagli avvocati Marta Bassanese e Giovanni Sala, il testo non avrebbe motivato «le ragioni di una misura tanto radicale» e non avrebbe evidenziato «un rischio specifico degli ambienti scolastici», limitandosi ad un generico «riferimento a possibili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche».
Difesa dagli avvocati Franco Botteon e Francesco Zanlucchi, la Regione aveva replicato che i territori avevano la possibilità di introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa statale «in presenza di circostanze sopravvenute», che «l'andamento dei contagi era crescente» e che la scuola aveva «una significativa incidenza» sulle infezioni in quanto coinvolgeva «un numero molto elevato di soggetti».


LE SPESE
Alla fine i giudici amministrativi hanno dichiarato improcedibile il caso, poiché il provvedimento è scaduto ancora mesi fa e i genitori «non potrebbero conseguire alcuna utilità dall'accoglimento del ricorso». Nel decidere di compensare fra le parti le spese del giudizio, però, il Tar ha sottolineato che l'ordinanza «è intervenuta in una situazione di grave emergenza in un contesto fattuale e giuridico estremamente complesso, del tutto nuovo e in continua evoluzione». Al riguardo il Tribunale ha fatto presente che «anche in giurisprudenza peraltro sono emersi orientamenti non del tutto omogenei»: per esempio, in Lombardia la competenza regionale è stata circoscritta «alle fasi di inoperatività» dei dpcm, mentre in Emilia Romagna è stato ritenuto legittimo l'intervento regionale «in presenza di elementi sopravvenuti di aggravamento del rischio sanitario». E la misura assunta dal Veneto «non può ritenersi manifestamente irragionevole».
 

Ultimo aggiornamento: 9 Giugno, 08:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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