Assegno unico più alto, aumenti per chi ha Btp e buoni postali: ecco perché e cosa c'entra l'Isee. Le novità della Manovra

Mercoledì 1 Novembre 2023, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 3 Novembre, 00:38

Assegno unico, importi e tabelle

Gli scaglioni Isee che determinano l'importo dell'assegno sono molto "fitti". Granularità, si dice in termine tecnico. Ecco i primi dieci, giusto per esempio.

  • fino a 16.215,00 (189,2 euro)
  • da 16.215,01 a 16.323,10 (188,6 euro)
  • da 16.323,11 a 16.431,20 (188,1 euro)
  • da 16.431,21 a 16.539,30 (187,6 euro)
  • da 16.539,31 a 16.647,40 (187,0 euro)
  • da 16.647,41 a 16.755,50 (186,5 euro)
  • da 16.755,51 a 16.863,60 (185,9 euro)
  • da 16.863,61 a 16.971,70 (185,4 euro)
  • da 16.971,71 a 17.079,80 (184,9 euro)
  • da 17.079,81 a 17.187,90 (184,3 euro)

Ecco perché, dunque, l'esclusione dei Btp dal computo dell'Isee avrà effetti sull'assegno unico.

L’importo dell’Assegno viene infatti determinato in base all’Isee eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

  • una quota variabile progressiva (da un massimo di 189,2 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 16.215 euro a un minimo di 54,1 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 43.240 euro).

Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:

  • nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
  • madri di età inferiore a 21 anni;
  • nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
  • figli affetti da disabilità;
  • figli di età inferiore a un anno;
  • figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 43.240 euro;
  • una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.

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