Supporto per la formazione e il lavoro, domande dal 1° settembre: chi ha diritto al sostegno che sostituisce il reddito di cittadinanza. La circolare Inps

Le domande per il sostegno da 350 euro mensili potranno essere presentate dal 1 settembre. Ecco chi ne ha diritto

Mercoledì 30 Agosto 2023 di Andrea Bulleri
Una sede Inps

Le domande potranno essere presentate da venerdì 1 settembre, direttamente sul sito dell'Inps. Passo in avanti verso il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), il nuovo assegno da 350 euro mensili che sostituirà il reddito di cittadinanza per chi prenderà parte a un percorso di formazione, riqualificazione professionale e orientamento. A fornire i primi dettagli sulle modalità di accesso e di fruizione della misura è la circolare Inps numero 77 del 29 agosto. 

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Le domande, si legge, potranno essere presenate dal 1 settembre.

Obiettivo: favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Chi ne ha diritto 

A richiedere il Supporto, secondo quanto previsto dalla legge, potranno essere i singoli componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’Isee familiare in corso di validità non superiore a 6.000 euro annui, al cui interno non siano presenti minori, ultrasessantenni, persone con disabilità oppure in condizioni di svantaggio presi in carico dai servizi sociosanitari (in questo caso, la misura di riferimento è l'Assegno di inclusione). 

Il Supporto alla formazione prevede il pagamento di una indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità, mediante bonifico mensile da parte dell'Inps, ed è condizionato all’effettiva partecipazione alle attività di ricollocamento e formazione. 

L’accesso alla misura, viene spiegato dall'Istituto, comporta infatti un «preciso impegno a prendere parte alle iniziative di attivazione lavorativa e ad accettare le offerte di lavoro che abbiano le caratteristiche indicate dalla stessa normativa». In altre parole, non si potrà decidere di rifiutare un'offerta di lavoro o di non partecipare alle attività di formazione previste, pena la perdita dell'assegno. 

Come fare domanda

Per partecipare al percorso di formazione e accompagnamento il lavoro, una volta presentata la domanda dal sito Inps e ottenuta risposta positiva, il richiedente dovrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl) e compilare il Patto di attivazione digitale (Pad). E oltre a confermare l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, dovrà indicare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione contattate per ricevere offerte di lavoro adatte al suo profilo professionale.

Nel Patto di servizio personalizzato verrà poi individuato il percorso da seguire e, attraverso il Siisl, l’interessato potrà ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive, ma anche specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività.

Per presentare la domanda, bisogna accedere al servizio online tramite il sito Inps, attraverso Spid (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di livello 2, Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o Cie (Carta di Identità Elettronica), oppure rivolgendosi ai patronati. Dal 1° gennaio 2024 la domanda potrà essere presentata anche tramite i Centri di Assistenza fiscale (Caf).

Non è tutto: dal 1° gennaio 2024 potranno accedere al Supporto anche i componenti dei nuclei familiari percettori dell’Assegno di Inclusione (Adi) che decideranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di formazione e inclusione lavorativa, «purché - si legge sul sito Inps - non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’Adi». 

Ultimo aggiornamento: 13 Settembre, 12:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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