VENEZIA Dopo aver subìto tre furti, un imprenditore orafo aveva chiesto il porto d'armi. Ma prima la Prefettura di Vicenza e ora anche il Tar del Veneto hanno respinto...
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richiesta, non ravvisando il presupposto del «dimostrato bisogno» dell'arma per l'autodifesa. A quel punto Fraccari aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
L'AUTORIZZAZIONEA distanza di otto anni, i giudici hanno confermato il diniego, partendo dalla premessa che «nell'ordinamento vigente non sono previste e tutelate posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e porto di armi, costituendo anzi tali situazioni delle eccezioni, circondate di particolari cautele, all'apposito divieto previsto dall'art. 699, c.p.». Si tratta dell'articolo del codice penale che proibisce il porto dell'arma fuori dall'abitazione senza l'autorizzazione, che può essere concessa o negata dalle autorità con «ampio potere discrezionale». Per esempio «il prefetto ha facoltà di concedere il porto di pistola per difesa personale a coloro che dimostrino un concreto bisogno di circolare armati, ma tale facoltà non può prescindere da una positiva valutazione circa l'effettività e attualità del rischio prospettato dai richiedenti, da effettuarsi sulla base di elementi concreti e circostanziati».
LA CATEGORIAEcco, nel caso di Fraccari secondo il Tar questi fondamenti non sussistono, in quanto l'imprenditore è stato colpito da furti ma non da rapine, quindi può bastare la licenza che lo abilita alla detenzione delle armi in casa. Il fatto che si tratti di un orafo, tipologia imprenditoriale spesso nel mirino della delinquenza, non è un motivo sufficiente: «In mancanza di una specifica disposizione di legge sul rilascio della licenza a particolari categorie professionali, deve ritenersi che l'appartenenza ad una determinata categoria, in assenza di ulteriori e specifiche circostanze, non possa di per sé sola giustificare il rilascio della licenza di porto d'armi». Dunque finché la norma non sarà modificata, vale «il generale divieto dell'autodifesa privata», rispetto a cui «i provvedimenti che autorizzano l'uso delle armi hanno carattere eccezionale». Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino