PERUGIA - «La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza».
Lo sottolinea senza incertezze la corte d’Appello nel confermare la sentenza di primo grado, e cioè un anno di reclusione e 800 euro di multa, ad alcuni dipendenti pubblici che si allontanavano dall’ufficio con altri colleghi che timbravano la presenza per conto loro.
«Ciò che, quindi, distingue il reato di cui all’art. 55 quinquies del D.lgs.
«In presenza degli elementi costitutivi del reato, il legislatore consente l’applicazione congiunta delle due fattispecie, alla luce della clausola di riserva “fermo quanto previsto dal Codice penale”. Nel caso di specie, veniva riconosciuto il concorso formale tra la truffa aggravata e la fattispecie di cui all’ art. 55 quinquies del D.lgs. n. 165/2001 alla luce del fatto che i dipendenti quando uscivano timbravano i “badge” l’uno al posto dell’altro quando i titolari si erano già allontanati» concludono i giudici d’Appello nel confermare quanto disposto in primo grado.
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