Fleximan e la strage degli autovelox, accusa di apologia di reato per gli automobilisti che lo esaltano: cosa si rischia

Domenica 21 Gennaio 2024, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 21:21

Apologia di reato, cos'è

Le approvazioni e le esortazioni a ripetere i gesti di "Fleximan" contro gli autovelox sulle piattaforme social potrebbero comportare la sussistenza dell'accusa di apologia di reato. Lo ha ipotizzato a Treviso il procuratore della Repubblica Marco Martani, rispondendo alle domande dei giornalisti. L'ultimo episodio registrato tre giorni fa a Riese Pio X (Treviso) viene classificato dalla Procura come «danneggiamento aggravato» e su di esso è in corso la ricerca degli autori dell'abbattimento della base del palo che sorreggeva l'«occhio elettronico».

Più semplice appare invece l'identificazione dei molti soggetti che, in particolare attraverso gruppi Facebook dedicati all'immaginario «vendicatore», hanno applaudito e manifestato approvazione per gli episodi, concretizzando, se la magistratura convergerà su tale lettura, la fattispecie di «difesa o esaltazione di fatti o comportamenti illeciti o comunque contraria alle leggi» prevista e sanzionata dal codice penale.

L'apologia di delitto è normata ai sensi all'art. 414, comma 3, del codice penale che riguarda l'istigazione a delinquere, fattispecie che sanziona l'istigazione a commettere reati, delitti o contravvenzioni che siano. E recita.

«Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

  1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
  2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1. Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti(4). La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

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