​Divorzio, arriva il sì della Camera alla riforma dell'assegno di mantenimento per l'ex coniuge

Martedì 14 Maggio 2019
Divorzio, arriva il sì della Camera alla riforma dell'assegno di mantenimento per l'ex coniuge

La Camera ha approvato con nessun voto contrario, 386 sì e 19 astenuti la proposta di legge che regola la disciplina dell'assegno spettante in seguito allo scioglimento di un matrimonio. «L'obiettivo è quello di aggiornare e migliorare questa materia rispetto a una realtà sociale certamente mutata nel corso degli anni», spiega il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, «arrivando a un intervento normativo che superi la visione patrimonialistica del matrimonio quale sistemazione definitiva. Non è infatti da ritenere più attuale il riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio come parametro per la determinazione dell'assegno in esame.

Le modifiche, che intervengono sull'art. 5 della legge in materia di divorzio (898/1970), stabiliscono che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale possa disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge tenuto conto di determinate circostanze: la durata del matrimonio; le condizioni personali e economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi dopo lo scioglimento del matrimonio; l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale e economico dato da ciascun coniuge alla conduzione famigliare e alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Un'altra novità riguarda la possibile temporaneità dell'attribuzione, in caso di difficoltà economiche transitorie.

Si stabilisce, inoltre, che l'assegno non è dovuto, non solo in caso di nuove nozze, ma anche in caso di unione civile con altra persona o di stabile convivenza del richiedente, anche non registrata».

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