Sanitari non vaccinati, il Tar: «La salute pubblica prevale sugli interessi individuali»

Sabato 2 Ottobre 2021 di Angela Pederiva
Vaccino Covid

VENEZIA - Sulla bilancia dei diritti, la salute pubblica pesa più degli interessi individuali. È l'orientamento espresso dal Tar del Veneto, nel primo pronunciamento cautelare relativo ai contenziosi fra i sanitari e le aziende, innescati dall'introduzione dell'obbligo vaccinale per la categoria. Il caso in questione riguarda un medico di base e coinvolge sia l'Ulss 3 Serenissima che la 6 Euganea, anche se è stata in particolare la commissione di quella di Padova ad accertare l'inottemperanza del camice bianco alle disposizioni normative e a definirne la sospensione dall'esercizio della convenzione, attraverso alcuni provvedimenti di cui l'avvocato Luca Gadenz chiede l'annullamento, citando le condizioni cliniche del professionista.


IL PERICOLO

Il ricorso prospetta una situazione sanitaria del medico incompatibile con la vaccinazione contro il Covid. Un primo certificato è stato stilato dallo specialista che lo ha in cura, il quale afferma «la sussistenza di pregressi episodi patologici» del sanitario, «che giustificherebbero l'esonero dall'obbligo vaccinale», come riassume il Tribunale amministrativo regionale. Il documento «attestante accertato pericolo per la salute», però, non è stato ritenuto sufficiente dalla commissione dell'Ulss 6 Euganea, in quanto le «specifiche condizioni cliniche documentate» sono state considerate «non allineate» alle indicazioni fornite dalle Regioni, dalle società scientifiche di riferimento e dall'Agenzia italiana del farmaco. 
In sede cautelare monocratica, la presidente della terza sezione Alessandra Farina ha reputato che «quanto attestato dal medico nel certificato allegato non sia stato riconosciuto quale patologia che possa determinare un accertato pericolo per la salute in caso di vaccinazione».

Di conseguenza il 22 settembre il Tar, «bilanciati gli opposti interessi e considerata la gravità della situazione di emergenza sanitaria», ha deciso che il diritto del medico ricorrente «appare recessivo rispetto a quello cui mirano i provvedimenti assunti dall'amministrazione intimata nell'ambito dell'attuazione del complesso Piano Vaccinale», per cui ha rigettato la richiesta di sospensiva della sospensione.


L'ESPOSIZIONE

L'istanza è stata riproposta, producendo in giudizio un secondo certificato, emesso dal medico vaccinatore, secondo cui le condizioni cliniche del professionista sarebbero tali da determinare l'esonero dall'inoculazione. Ma il 30 settembre il Tar ha ribadito che il bilanciamento «vede in ogni caso prevalere l'interesse pubblico alla tutela della salute, cui è finalizzata l'attuazione, nei termini dettati dalla normativa vigente, del Piano Vaccinale, con specifico riferimento al personale sanitario, considerata l'esposizione derivante dallo svolgimento della professione medica», per cui è stata nuovamente rigettata la domanda di sospensiva.
Ad ogni modo la presidente Farina ha «ritenuto, al contempo, che sia preciso dovere dell'amministrazione svolgere con urgenza, considerati gli interessi coinvolti, una nuova ed approfondita istruttoria circa lo stato di salute del ricorrente, onde accertare in concreto la permanenza dell'obbligo vaccinale e conseguentemente assumere, sussistendone i presupposti, un eventuale provvedimento in autotutela». 


LA DELICATEZZA

Dunque prima dell'udienza collegiale, fissata per il 20 ottobre, l'Ulss 6 potrebbe rivedere le carte e annullare da sé i provvedimenti, che da metà agosto tengono in sospeso il medico. «Stiamo lavorando dice l'avvocato Gadenz per risolvere una situazione di estrema delicatezza dal punto di vista processuale e amministrativo per la difesa della professione e della persona del mio assistito».

Ultimo aggiornamento: 16:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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