Assegno unico universale, come funziona il sostegno economico per tutte le famiglie con figli

Si può inoltrare la domanda accedendo al sito dell'Inps o attraverso un patronato

Giovedì 29 Dicembre 2022
Assegno unico universale, come funziona il sostegno economico per tutte le famiglie

Assegno unico - Per le coppie che stanno progettando di avere un figlio, o ce li hanno già o lo stanno aspettando, e si chiedono a quali tipi di sostegno possano accedere c'è una misura importante che è l' Assegno unico universale. Ma cos'è è come funziona? Cerchiamo di spiegarlo qui. L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (a determinate condizioni) e senza limiti di età per chi ha figli disabili.

Perché si chiama Assegno unico universale?

Si chiama assegno unico perché riunisce (dal marzo 2022) le altre misure a sostegno della famiglia, come il bonus premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus bebè), l’assegno al nucleo famigliare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni.

E perché è "universale"? Perché è garantito in misura minima a tutte le famiglie.

Chi può fare domanda per ricevere l'Assegno unico automatico?

Tutti quelli che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico. Chi ha trasmesso la domanda sino al 28 febbraio 2023 e la stessa si trovi in stato respinta, decaduta, rinunciata o revocata. Ricordiamo che per poter accedere alla prestazione per il periodo 1° marzo 2023 – 29 febbraio 2024, si deve trasmettere una nuova domanda.

Dove e come si presenta la domanda?

Attraverso un patronato, ma anche autonomamente attraverso il portale web “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Assegno unico e universale per i figli a carico” (bisogna avere Spid, Cie o Cns). Si può usare anche il contact center integrato: numero 803.164 (da rete fissa) o lo 06.164164 (da rete mobile).

Lo ricevo una volta sola?

No. L'assegno unico viene erogato ogni mese e l’importo varia in base all’Isee, che non è obbligatorio. In ogni caso, in assenza di Isee all’atto della domanda, si avrà diritto all’importo minimo previsto. Per le domande presentate dopo il 30 giugno 2022 l’assegno spetta dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Come faccio a capire se mi spettano maggiorazioni dell'assegno?

Le maggiorazioni previste per l’Assegno unico sono destinate solo in presenza di determinati requisiti. Sono previste maggiorazioni per figli a partire dal terzogenito. Ci sono maggiorazione per figli con disabilità, per madri minori di 21 anni, per genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, per famiglie con 4 o più figli. E infine c'è anche una maggiorazione compensativa per famiglie con Isee non superiore a 25.000 euro.

Ho fatto la domanda un anno fa, devo inoltrarla di nuovo?

A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che nel corso del periodo gennaio 2022–febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (e la stessa non risulti decaduta, respinta o revocata oppure sia stata oggetto di rinuncia), l’Inps continuerà ad erogare d’ufficio la misura, senza la necessità di inoltrare una nuova istanza. C'è una Circolare dell'Inps che introduce e spiega questa novità (è la circolare numero 132 del 15 dicembre 2022). Questa procedura d’ufficio varrà per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico per figli a carico e la stessa non sia decaduta o sia stata respinta, revocata oppure sia stata oggetto di rinuncia da parte del richiedente. Coloro che, invece, abbiano presentato una domanda e debbano comunicare delle variazioni o la cui domanda risulti revocata, decaduta, respinta o sia stata oggetto di rinuncia da parte dei richiedenti, dovranno presentare una nuova domanda all’Inps entro il 30 giugno 2023 per beneficiare della prestazione dal 1° marzo 2023.

Ma allora l'Assegno viene erogato d'ufficio sempre e comunque?

No. L'Assegno unico parte automaticamente per tutti i richiedenti per i quali nell’archivio dell’Inps, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso, in uno stato diverso da "decaduta", "revocata", "rinunciata" o "respinta". Se si sta già ricevendo l'assegno l’erogazione proseguirà in continuità se la domanda è stata accolta, mentre per le domande che sono in stato "in istruttoria", "in evidenza alla sede", "in evidenza al cittadino", o ancora "sospesa", i pagamenti inizieranno, come spiega l'Inps, «al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo». 

Quando devo fare una variazione della domanda?

Quando le condizioni della famiglia cambiano: dalla nascita di un nuovo figlio fino alla banale modifica della modalità di pagamento scelta in precedenza per ricevere l'assegno. Riepiloghiamo le situazioni tipo per cui bisogna  comunicare la variazione della domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata. Si può valutare anche di fare una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Le situazioni che possono rendere necessarie le modifiche sono: nascita di figli, variazione o inserimento della condizione di disabilità di un figlio, variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica del figlio maggiorenne (18 – 21 anni), modifiche che riguardano l’eventuale separazione dei genitori, criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori, variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo n. 230/2021 e infine anche variazioni delle modalità di pagamento dell'assegno scelte in precedenza. 

La variazione è retroattiva? Riceverò dei conguagli?

No, si ha diritto al conguaglio solo se la condizione di disabilità del figlio sia preesistente alla variazione che si intende inoltrare. La variazione o le variazioni hanno effetto dal momento in cui sono state inserite: non sono, quindi, retroattive e non si avrà diritto a conguagli. C'è un'eccezione però. Come abbiamo scritto, la dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio vale nel caso in cui questa sia preesistente alla modifica della domanda. L’Inps ricorda che la condizione di disabilità deve risultare anche dall’Isee del nucleo familiare ove sono inseriti i figli. Se così non fosse, occorrerà chiederne la rettifica all’intermediario abilitato (CAF) che ha provveduto all’inoltro della medesima dichiarazione sostitutiva unica (DSU). E tutto questo senza bisogno di presentare una nuova DSU. 

Come si fa la variazione della domanda?

Si può fare autonomamente accedendo all’applicazione dell’Assegno unico e universale dal portale Inps seguendo il percorso “Prestazioni e servizi – Prestazioni – Assegno unico e universale per i figli a carico” utilizzando le credenziali SPID o CIE o CNS. Una volta entrati nella colonna destra della Homepage dell’applicazione c'è il servizio “Consulta e gestisci le domande già presentate”. Accedendo a questa pagina si possono visualizzare i dati della domanda già presentata e accettata.

Mi conviene fare l'Isee?

Non è necessario ma c'è un modo facile per presentarlo in modalità ordinaria o precompilata. Quando si presenta la domanda per l'Assegno unico bisogna comunque presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l’anno 2023 per «ottenere dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione Isee». L’Isee in corso di validità al 31 dicembre 2022 sarà utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023. In assenza di una nuova DSU per il 2023, la prestazione sarà calcolata a partire dal 1° marzo con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Una DSU presentata entro il 30 giugno 2023, consente di adeguare gli importi già eventualmente erogati per il 2023, a partire dal mese di marzo, con la corresponsione delle somme dovute arretrate. L'Inps ricorda che l’Isee può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che in caso di opzione per Isee precompilato sono disponibili modalità semplificate di accesso, mediante la propria identità digitale, con l’obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione.

Ultimo aggiornamento: 19:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA