Assegno inclusione, pagamenti 15 febbraio: domande accettate, respinte o sospese. Cosa fare. Circolare Inps

Mercoledì 14 Febbraio 2024, 18:13 - Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio, 14:41

Domande "in evidenza", come integrare

Quando le domande Adi hanno necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”. In particolare, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione Isee presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate.

L’Isee presenta omissioni e difformità nei seguenti casi:

  • qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II;
  • qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati reddituali eccezionalmente auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).

Nei casi di Isee con omissioni ovvero difformità la Sede invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di:

  • presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
  • presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza
  • rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso.

Se nel termine di 60 giorni sono stati presentati i documenti giustificativi delle omissioni e/o difformità e gli stessi siano idonei a giustificare tali incongruenze, oppure se è stata rettificata l’attestazione Isee, o se è stata presentata una nuova DSU che abbia sanato tali omissioni e difformità, la domanda viene sbloccata positivamente ai fini della prosecuzione dell’istruttoria; se, diversamente, nel termine di 60 giorni, l’utente non ha presentato alcun documento giustificativo, né ha rettificato l’attestazione Isee o presentato una nuova DSU, oppure i documenti presentati non sono idonei a giustificare le omissioni e difformità, la domanda viene respinta.

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