Assegno inclusione, i controlli
Come spiega l'Inps, secondo quanto previsto all’articolo 7 del decreto-legge n. 48/2023 i controlli ispettivi sull’Adi e il lavoro sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dal personale ispettivo dell'Inps, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria.
Tutti i soggetti, abilitati ad accedere e operare nell’ambito del SIISL, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dare luogo alle sanzioni. L’Inps, per il tramite del SIISL, mette a disposizione dei centri per l’impego e dei comuni, l’informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all’autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall’accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.
I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell’Isee con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.
Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche come sopra previste, nonché la mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dare luogo alla revoca e alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni.