Lavoro e matrimoni. Oltre al periodo di assenza per le nozze, i lavorati hanno diritto anche a un assegno per congedo matrimoniale. Inizialmente destinato ai lavoratori con qualifica di impiegati del settore dell’industria è stato successivamente riconosciuto ai lavoratori con qualifica non impiegatizia “dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative” con il contratto collettivo interconfederale.
Attualmente, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva, hanno diritto all'assegno i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato, in base alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Con una circolare del 14 agosto, l'Inps ha comunicato le modalità operative per richiederlo.
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