Residenza fiscale 2024: cosa è, come cambia e il nodo smart working. Ecco tutte le novità

Dal 2024 si prospettano alcune novità che dovrebbero riguardare i cittadini italiani e gli stranieri residenti nel paese

Mercoledì 15 Novembre 2023
Residenza fiscale: cosa è, come cambia dal 2024 e il nodo smart working. Ecco tutte le novità

Residenza fiscale, dal 2024 si prospettano alcune novità che dovrebbero riguardare i cittadini italiani e gli stranieri residenti nel paese.

L'obiettivo del legislatore con la legge Delega sulla Riforma Fiscale - entrata in vigore lo scorso 29 agosto 2023 - è quello uniformare la normativa italiana con i principi dell’ordinamento tributario internazionale. Queste modifiche dovrebbero derivare dalla riformulazione dell’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui redditi.

Residenza fiscale, cosa è

È residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi chi per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili) è iscritto nell’Anagrafe delle persone residenti in Italia, oppure ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia. Sono, inoltre, considerati residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

I trasferimenti

In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per meno di 183 giorni (184 per anni bisestili), la suddivisione in due parti del periodo d’imposta è riconosciuta solo nelle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione con la Svizzera (articolo 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la Legge n. 943/1978) e con la Germania (punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con la Legge n. 459/1992),come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 471/E del 03/12/2008.

Cosa prevede la legge

- Per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza. Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

Per le persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell'oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche.

La revisione

Con l'art 3 lettera c) viene specificato che la riforma dovrà garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale: delle persone fisiche, delle società ; degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione  in modo da rendere coerente il criterio della residenza fiscale con: la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, 
nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. La normativa in materia di stabile organizzazione fa riferimento al nuovo articolo 162, comma 2, lettera f-bis) del TUIR (introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).

Cosa cambia

La riforma introduce una visione innovativa del domicilio fiscale, spostando il focus dalle tradizionali considerazioni legate agli affari ed interessi economici, verso le relazioni personali e familiari. Un’altra modifica importante riguarda il ruolo della presenza fisica nell’ambito della residenza fiscale. La nuova normativa stabilisce che anche una frazione di giorno trascorsa in Italia può contribuire alla definizione della residenza fiscale, un cambiamento che necessita di ulteriori chiarimenti per evitare ambiguità e complicazioni.

Smart working

Residenza fiscale e smart working, cosa potrebbe cambiare? È il quesito che si è posta l’Agenzia delle Entrate, che sull’argomento è intervenuta attraverso la circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, con la quale ha sottolineato che per il momento non sono previsti dei cambiamenti. All’interno della circolare, l’Agenzia delle Entrate ha indicato quanto segue: continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2 del TUIR e, al riguardo, nessuna valenza rettificativa va ascritta alla modalità con la quale viene prestata l’attività lavorativa. 

Ultimo aggiornamento: 14:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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