Pensioni, l'Inps, attraverso il messaggio n.1100 del 2023, ha reso noto i tempi per poter richiedere l'accesso a Quota 97,6 un’operazione di accesso anticipato alla pensione per chi ha compiuto 61 anni e 7 mesi nel 2024. Ma i tempi non sono così lunghi. Infatti, il primo step va completato dentro il 1° maggio di quest'anno, così da non rischiare di dover posticipare di diversi mesi il pensionamento. Chi, invece, raggiunge le caratteristiche richieste quest’anno per usufruire delle agevolazioni deve aver presentato la richiesta lo scorso anno.
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A chi spetta
Quota 97,6 consente l’accesso alla pensione con requisiti agevolati a coloro che svolgono attività usuranti ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs n. 67 del 2011.
I requisiti
Queste categorie di lavoratori e lavoratrici per accedere alla pensione nel 2024 devono raggiungere i seguenti requisiti: un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità);
per l'età minima: se dipendenti, pari a 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6; se autonomi pari a 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.
La domanda
Chi ha diritto a questo particolare tipo di pensione anticipata, deve affrettarsi per inviare all’Inps la domanda di accertamento dei requisiti, documento che non va confuso con la vera e propria domanda di pensione, la quale dovrà essere inoltrata in seguito secondo le modalità prescritte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La domanda per il riconoscimento dei lavori usuranti che permettono di accedere alla pensione con requisiti agevolati deve essere presentata all’INPS in via telematica insieme al modulo “AP45” e alla documentazione indicata per ogni attività svolta dalla tabella A allegata al decreto del 20 settembre 2017, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Cosa succede dopo il 1° maggio?
Chi non rispetta il termine stabilito accumula un ritardo nella decorrenza del trattamento pensionistico proporzionale al tempo trascorso oltre 1° maggio. Il differimento è pari a: un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese; due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi; tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
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