Cartelle esattoriali arrivano sulla Pec e scadenza subito dalla notifica: secondo invio se la casella è piena

Lo prevede la bozza dello schema di decreto legislativo che attua una parte della delega fiscale su controlli e accertamenti

Giovedì 2 Novembre 2023
Cartelle esattoriali arrivano sulla Pec e scadenza parte subito dalla notifica: secondo invio se la casella è piena

Le notifiche fiscali, comprese le contestazioni e quindi le cartelle esattoriali, potranno essere spedite al contribuente anche sul domicilio digitale, prevedendo se la cartella risultasse satura anche un secondo invio. Ma la decorrenza dei termini, per i pagamenti ed anche la decadenza o la prescrizione, scatterà praticamente da subito, non appena il gestore della posta certificata o del domicilio digitale comunicherà l'avvenuta consegna.

Lo prevede la bozza dello schema di decreto legislativo che attua una parte della delega fiscale su controlli e accertamenti.

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Le novità

Gli atti, se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato andranno al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice, in mancanza, all'unico domicilio digitale presente. All'amministrazione sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo, si applicano le vecchie disposizioni in materia di notificazione.

I termini

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, - si legge poi nella norma - la notificazione si intende comunque perfezionata (per chi notifica) nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio.

Ultimo aggiornamento: 3 Novembre, 09:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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