Bonus mamme disoccupate: a chi spetta, i requisiti, gli importi e come presentare domanda

Il sostegno più precisamente si chiama assegno di maternità di base o assegno di maternità dei comuni

Lunedì 8 Gennaio 2024
Bonus mamme disoccupate: a chi spetta, i requisiti, gli importi e come presentare domanda

Bonus mamme disoccupate, ecco come funziona il sostegno che più precisamente si chiama assegno di maternità di base o assegno di maternità dei comuni. E' una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'Inps, prevista dall'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51. 

A chi spetta

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno entro determinati limiti di reddito. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità Inps. 

L'importo dell'assegno

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari - secondo quanto stabilito da una circolare dell'Inps - a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro. 

La rivalutazione

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo Istat.

Nel 2024, in base all'andamento dell'inflazione dell'anno scorso, la rivalutazione dovrebbe essere quindi intorno al 5%.

I requisiti Isee

Il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) da tenere presente come limite per avere diritto al sostegno è pari a 19.185,13 euro.

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Come presentare la domanda

La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

Ultimo aggiornamento: 18:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA