Assegno di inclusione, calcolo importi e requisiti Isee: carcere da 2 a 6 anni se si presentano documenti falsi. Ecco quando il contributo decade

Lunedì 18 Dicembre 2023
Assegno di inclusione, calcolo importi e requisiti Isee: rischio carcere da 2 a 6 anni se si presentano documenti falsi. Ecco quando il contributo decade

Assegno di inclusione. Partenza sprint per la prestazione che - di fatto - prende il posto del Reddito di Cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024. Da oggi è operativa la piattaforma per inserire le domande per  riceverlo.

E «alle 13 sono già state trasmesse e acquisite dal sistema 40mila domande, in gran parte frutto dell'inserimento diretto da parte dei cittadini» sul sito dell'Inps e in parte attraverso i patronati», come indicato dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, in conferenza stampa sull'Assegno di inclusione (Adi). Alla fine della prima giornata il computo totale sarà di 52mila domande presentate.

Per accedere alla misura, ovviamente, è necessario possedere alcuni requisiti, esistono degli obblighi e ci sono delle sanzioni. Di seguito nel dettaglio tutte le informazioni sulla misura che parte, come visto, dal prossimo mese.

Assegno di inclusione, i destinatari

L’Adi è riconosciuto "a garanzia delle necessità di inclusione", e a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
  • minorenne;
  • con almeno sessanta anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il richiedente l’Adi deve essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1992, n. 572.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il requisito della residenza in Italia, al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, è esteso anche ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza ai fini dell’Adi. La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di diciotto mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Requisiti reddituali e patrimoniali

Il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

  • un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
  • un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI; tale valore è fissato in 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi, nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) non superiore a:
  1. 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  2. 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  3. 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

I citati massimali sono incrementati di:

  • 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
  • 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.

Altri requisiti e obblighi

  • Mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e mancanza di condanne definitive

Il beneficiario dell’Adi non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non deve avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, che comportino l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come previsto dall’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, per la cui disciplina di dettaglio si fa rinvio al paragrafo n.12 della presente circolare in materia di sanzioni.

  • Dimissioni volontarie

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, non ha diritto all’Adi il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4, del medesimo decreto-legge, risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92.

  • Obblighi formativi

I beneficiari dell’Adi, appartenenti alla fascia di età compresa tra i diciotto e i 29 anni, devono avere adempiuto all'obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione. La mancata frequenza di un percorso di istruzione per adulti di primo livello, quando previsto, è tra le cause di decadenza del nucleo dal beneficio, come previsto al successivo articolo 8, comma 6, lettera c) del decreto-legge in argomento.

Non ha diritto all’Adi il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza alla scuola dell’obbligo, che verrà verificata nell’ambito del patto per l’inclusione.

Calcolo e esempi importo

Il beneficio economico dell’Adi è calcolato su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

  • una integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, o di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese nella domanda;
  • una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, per un importo, ove spettante pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell’ISEE, in corso di validità, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, o di 1.800 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

ESEMPI DI CALCOLO DELL’ADI

IPOTESI A): Nucleo familiare composto da 3 adulti di cui uno con disabilità in possesso dei requisiti per l’accesso all’Adi e una scala di equivalenza (s.c.) pari a 1,9.

  • CASO 1 - Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di 3.500 euro.

A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare. Quota A = (6.000*1,9) – 3.500 = 7.900 euro annui, pari a 658,33 euro mensili.

  • CASO 2 - Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 3.360 euro e possiede un reddito familiare annuo di 6.000 euro. Al tale nucleo spetta sia la quota A che la quota B:

Quota A: (6.000*1,9) -6000= 5400 euro annui, pari a 450 euro mensili

Quota B: 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili 

Totale = 5.400 + 3360= 8760 euro annui pari a 730 euro mensili.

IPOTESI B) Nucleo familiare composto da 2 genitori e 2 minori di cui uno di età inferiore a tre anni in possesso dei requisiti per l’accesso all’Adi e una scala di equivalenza pari a 1,7.

  • CASO 1 Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di 4.500 euro.

A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare. Quota A: (6.000*1,7) – 4.500 = 5.700 euro annui, pari a 475 euro mensili.

  • CASO 2 Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 5.600 euro e possiede un reddito familiare annuo di 7.000 euro

A tale nucleo spetta sia la quota A che la quota B, ridotta al massimale di 3.360 euro annui come previsto dalla norma per la locazione:

Quota A: (6.000*1,7) -7.000 = 3.200 euro annui, pari a 266,7 euro mensili

Quota B: 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili

Totale = 3.200 + 3.360 = 6.560 euro annui, pari a 546,70 euro mensili

Come fare domanda

L’articolo 4 del decreto-legge n. 48/2023, e l’articolo 4 del D.M. n. 154/2023 definiscono le modalità di presentazione delle domande per l’accesso all’ Assegno di inclusione. La richiesta è effettuata con modalità telematiche all’INPS attraverso il sito istituzionale e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla “piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa” presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL). All’atto della domanda, l’interessato viene informato che, attraverso il SIISL, può accedere all’aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta.

La domanda può essere presentata dal 18 dicembre 2023:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata all’Adi;
  • presso gli Istituti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.M. n. 154/2023 i Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito, ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali. Possono, altresì, offrire assistenza ai beneficiari nella registrazione alla piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, anche attraverso le attività di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo[9].

Nella richiesta l’interessato integra le informazioni presenti nell’ISEE in corso di validità, utilizzate per la verifica dei requisiti economici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 48/2023, con l’autodichiarazione del possesso dei restanti requisiti di cui al medesimo articolo 2 e con le informazioni necessarie alla definizione della scala di equivalenza.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, come definita dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

  • l’amministrazione che l’ha rilasciata;
  • il numero identificativo, ove disponibile;
  • la data di rilascio;
  • l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

Sanzioni

Le sanzioni nei confronti dei beneficiari dell’Adi sono previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell’Adi rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovute e rilevanti ai fini del mantenimento della prestazione è punita con la reclusione da uno a tre anni.  

Nei casi di condanna in via definitiva del beneficiario per i reati sopra indicati o nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore ad un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

La medesima sanzione della decadenza dal beneficio si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

Il provvedimento di decadenza è comunicato dall'INPS al beneficiario dell’Adi e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

Nei casi di condanna definitiva del beneficiario di cui sopra, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione relativa alla percezione dell’Adi e, comunque, quando risulti dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

Ferme restando le disposizioni relative alla condanna in via definitiva  quando l’INPS, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza o l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

L’articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023 prevede che il nucleo familiare che percepisce l’Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6 del medesimo decreto-legge relativi all’adesione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa:

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto di servizio personalizzato;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato;
  • non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello previsto dall’articolo 4 comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione;
  • non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge n.48/2023, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
  • non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo come previste all’articolo 3, commi 5, 6, 8, e 10 del decreto-legge n. 48/2023, o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste all’articolo 3 del decreto-legge in argomento.

In tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta di inclusione. Nei casi di decadenza diversi da quelli determinati da condanna previsti all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

Ultimo aggiornamento: 20 Dicembre, 11:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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