Il processo alla Petrillo resta a Udine: «Giudici imparziali»

Il processo alla Petrillo resta a Udine: «Giudici imparziali»
LA DECISIONETREVISO «Manifestamente destituita di giuridico fondamento». Così la Corte di Cassazione ha giudicato la richiesta di rimessione del processo da quello di Udine ad...

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LA DECISIONE
TREVISO «Manifestamente destituita di giuridico fondamento». Così la Corte di Cassazione ha giudicato la richiesta di rimessione del processo da quello di Udine ad altro tribunale che era stata presentata nei mesi scorsi dall'assistente sanitaria trevigiana Emanuela Petrillo, sospettata di non aver somministrato le vaccinazioni ad alcuni bambini nei distretti sanitari di Gemona, Udine e Treviso tra il 2009 e il 2016. Lo scrivono i giudici della Suprema Corte nelle motivazioni ora depositate della sentenza con cui, all'esito dell'udienza celebrata al Palazzaccio a Roma il 18 aprile scorso, avevano dichiarato inammissibile l'istanza presentata dalla donna tramite il proprio difensore, l'avvocato Paolo Salandin del foro di Treviso. In aula, davanti ai giudici della sesta sezione penale, presieduta dal giudice Andrea Tonci, relatore Martino Rosati, il sostituto procuratore generale Assunta Coccomello e l'avvocato Pasquale Crea, legale dell'Usl di Treviso, avevano chiesto il rigetto dell'istanza. Mentre la difesa ne aveva chiesto l'accoglimento riportandosi ai motivi con cui aveva argomentato la sussistenza di una grave situazione locale che avrebbe rischiato di condizionare le sorti del processo.

LE MOTIVAZIONI
«Per grave situazione locale - hanno scritto i giudici nelle motivazioni - deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale che sia connotato da abnormità e consistenza tali da far reputare inequivocamente sussistente un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice inteso come ufficio giudiziario o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo». «Non ricorrono invece gli estremi per la rimessione hanno scritto ancora nel caso in cui il rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice sia prospettato semplicemente come probabile poiché scaturente da timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi».
GLI INDICATORI

I giudici si sono quindi soffermati sui singoli indicatori addotti dalla difesa. A cominciare dall'elevato numero dei soggetti coinvolti, stimati in circa 14.000, tra bambini, loro genitori e altri parenti e dalla delicatezza dei beni in discussione, trattandosi anche di un tema di grande interesse collettivo come quello delle vaccinazioni. Situazioni che per la Suprema Corte, tuttavia, non sarebbero state di rilievo assolutamente eccezionale non essendo né l'una né l'altra superiori a quanto non di rado è dato riscontrare nei procedimenti per fattispecie di reato lesive di beni-interessi diffusi e di primaria rilevanza. I giudici hanno ritenuto di rilevanza addirittura nulla, inoltre, la circostanza per cui il magistrato procedente sia lo stesso che, in altri procedimenti per fatti analoghi e a carico della medesima ricorrente, abbia ritenuto di non doverne disporre l'archiviazione.
Elena Viotto
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Il Gazzettino