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Sono due le parole chiave per capire perché il Governo ha impugnato la legge di Stabilità del Veneto: "compliance" e "ravvedimento operoso". Il termine "compliance" è utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per definire gli inviti bonari a pagare il dovuto con sanzioni ridotte. Non siamo, cioè, all'accertamento fiscale, né alla "cartella", né all'iscrizione a ruolo. È una sorta di invito garbato. Della serie: caro contribuente, ci risulta che non tu non abbia pagato le tasse, cosa fai? dimostri che abbiamo sbagliato noi oppure sai che abbiamo ragione e allora paghi e allora ti diamo la possibilità di avere sanzioni e interessi ridotti? Se il contribuente paga, siamo di fronte al "ravvedimento operoso". Solo che le somme recuperate con il ravvedimento operoso vanno tutte a Roma perché - dice il Governo - non derivano da controlli e per legge le aliquote base di Irap e Irpef devono finanziare il Sistema sanitario nazionale, mentre solo le somme recuperate con gli accertamenti fiscali anti-evasione vanno alle Regioni. E qui si scontrano le due tesi.
LA REGIONE
Per Palazzo Balbi non c'è differenza tra recupero fiscale e ravvedimento operoso: sono tasse inizialmente evase e poi, o con la cartella o il garbato invito, recuperate. Spiega Gianluigi Masullo, direttore finanziario della Regione del Veneto: «L'articolo 10 della legge di Stabilità prevede un ampliamento della compartecipazione regionale sui proventi che derivano dai controlli fiscali che può svolgere l'Agenzia delle Entrate di Venezia, grazie a una convenzione già in essere tra la stessa Agenzia e la Regione».
IL GOVERNO
L'impugnativa è stata chiesta dal ministero dell'Economia e delle Finanze perché, in base all'articolo 9 del decreto legislativo 68/2011, il riversamento diretto alle Regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale non comprende il ravvedimento operoso. Inoltre i gettiti fiscali di Irap e Irpef sono destinati al finanziamento del Sistema sanitario regionale. Secondo il Governo, "tenuto conto della difficoltà nel distinguere i gettiti derivanti da azione di contrasto all'evasione fiscale da quelli derivanti da un'iniziativa autonoma dei contribuenti (questi ultimi sicuramente da destinare al finanziamento sanitario corrente) e tenuto quindi conto del rischio di conseguente contenzioso fra Stato e Regione, la norma regionale potrà avere ripercussioni sul valore dei gettiti che da programmazione finanziaria nazionale sono destinati al finanziamento del Sistema sanitario nazionale, con conseguente impatto negativo sul bilancio statale e dunque sulla finanza pubblica".
LA CORTE
In sintesi: per il Governo se uno paga di sua sponte anche se ha ricevuto un garbato invito dall'Agenzia delle Entrate, non è recupero fiscale e i soldi devono andare al Sistema sanitario nazionale. Per la Regione invece è gettito recuperato e quindi da compartecipare. Sarà interessante il giudizio della Consulta. Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino