Carrozzerie convenzionate, le assicurazioni non possono imporle ai propri clienti

L'insegna di di un'autocarrozzeria
ROMA - Le assicurazioni non possono imporre ai propri clienti di far riparare i danni alle loro auto presso carrozzerie convenzionate con le compagnie, anche se è previsto...

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ROMA - Le assicurazioni non possono imporre ai propri clienti di far riparare i danni alle loro auto presso carrozzerie convenzionate con le compagnie, anche se è previsto dal contrato standard firmato dall'automobilista e se in cambio sono stati praticati sconti sulla polizza o franchigie più basse del normale. A stabilire quest'importante principio sono due recenti sentenze del Tribunale di Torino, che ha sottolineato come queste clausole siano da considerarsi vessatorie e, quindi, prive di efficacia. Le Toghe piemontesi hanno chiarito che tali accordi possono essere ritenuti validi solo se vi è la prova che sono stati specificatamente negoziati tra le parti o, comunque, sono stati approvati per iscritto dai contraenti, come sottolineato dal quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it, distribuito da Giuffrè editore, che ha dato notizia dei pronunciamenti.


Le due sentenze in oggetto, entrambe della Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino, sono la numero 657/2017 depositata il 7 febbraio e la numero 1530/2017 del 22 marzo. La prima riguardava i danni subiti da un assicurato a seguito di una grandinata che aveva colpito la sua vettura. L'assicurazione aveva eccepito uno sconto concesso sulla polizza in cambio dell'accordo a ricorrere per eventuali riparazioni a officine convenzionate. Il Tribunale ha sancito la natura vessatoria della clausola per la "sua mancata approvazione per iscritto".

Il secondo pronunciamento ha riguardato la previsione di aumento dello scoperto per riparazioni effettuate al di fuori della rete di carrozzerie/officine autorizzate. Il Tribunale ha sottolineato come tale tipo di clausole integri una "restrizione alla libertà contrattuale con i terzi" del contraente debole, il cui effetto "non è la riduzione delle tariffe fra le parti" ma la "restrizione della facoltà di scelta dell'assicurato". Questo tipo di clausola per essere ritenuta valida deve essere soggetta a specifica "approvazione per iscritto".
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Il Gazzettino