ROMA - Le assicurazioni non possono imporre ai propri clienti di far riparare i danni alle loro auto presso carrozzerie convenzionate con le compagnie, anche se è previsto...
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Le due sentenze in oggetto, entrambe della Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino, sono la numero 657/2017 depositata il 7 febbraio e la numero 1530/2017 del 22 marzo. La prima riguardava i danni subiti da un assicurato a seguito di una grandinata che aveva colpito la sua vettura. L'assicurazione aveva eccepito uno sconto concesso sulla polizza in cambio dell'accordo a ricorrere per eventuali riparazioni a officine convenzionate. Il Tribunale ha sancito la natura vessatoria della clausola per la "sua mancata approvazione per iscritto".
Il secondo pronunciamento ha riguardato la previsione di aumento dello scoperto per riparazioni effettuate al di fuori della rete di carrozzerie/officine autorizzate. Il Tribunale ha sottolineato come tale tipo di clausole integri una "restrizione alla libertà contrattuale con i terzi" del contraente debole, il cui effetto "non è la riduzione delle tariffe fra le parti" ma la "restrizione della facoltà di scelta dell'assicurato". Questo tipo di clausola per essere ritenuta valida deve essere soggetta a specifica "approvazione per iscritto".
Il Gazzettino