Si sblocca la procedura per l'erogazione del reddito di cittadinanza alle famiglie di extracomunitari che ne hanno diritto. Per la grande maggioranza degli extracomunitari che...
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
Tutto il sito - Mese
6,99€ 1 € al mese x 12 mesi
Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese
oppure
1€ al mese per 3 mesi
Tutto il sito - Anno
79,99€ 9,99 € per 1 anno
Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
Lo chiarisce l'Inps in un messaggio spiegando che il decreto del ministero del Lavoro di concerto con gli Esteri ha definito l'ambito di applicazione della norma sui documenti da produrre per ottenere la carta Rdc.
Nel complesso le carte Rdc a extracomunitari arriveranno quindi a 78.000 su poco più di un milione di beneficiari del reddito di cittadinanza. Nella legge che istituisce il Rdc si chiedeva una certificazione dell'autorità estera competente, tradotta in italiano e legalizzata dall'autorità consolare italiana per comprovare i requisiti reddituali e patrimoniali. Il decreto interministeriale successivo stabilisce che gli stati i cittadini dei quali sono tenuti a produrre l'apposita certificazione (solo sul patrimonio immobiliare posseduto all'estero) sono 19: il Bhutan, la Repubblica di Corea, le Figi, il Giappone, Hong Kong, l'Islanda, il Kosovo, il Kirghizistan, il Kuwait, la Malaysia, la Nuova Zelanda, il Qatar, il Ruanda, San Marino, Santa Lucia Singapore, la Svizzera, Taiwan e Tonga. Per gli altri (la grande maggioranza) la domanda viene quindi sbloccata.
Per «le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell'allegato al decreto interministeriale per le quali è già stata effettuata l'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio» - si legge - saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane. Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio - con cadenza quindicinale - delle eventuali mensilità arretrate maturate«. Per le domande presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell'allegato al decreto interministeriale, che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità i pagamenti continueranno, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente. Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino