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La circolare chiarisce il concetto di “consultazioni personali”, che godono di una specifica esenzione dai tributi speciali e dalle tasse ipotecarie normalmente dovuti. Come previsto dal Dl 16/2012, usufruisce dell'agevolazione l'attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l'ispezione. In particolare, la titolarità attuale viene individuata in presenza di trascrizioni «a favore» del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (ad esempio compravendite, permute, donazioni, acquisti mortis causa), non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell'immobile.
Per lo stesso principio, le consultazioni relative a iscrizione d'ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali «a favore» del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti. Sono gratuite, invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte 'a caricò del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare senza pagare alcun tributo anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo.
Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.
Le persone fisiche possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall'Agenzia delle Entrate e l'indicazione del codice Pin.
Il Gazzettino