Assegno inclusione, sospensione e decadenza: tutti i casi in cui si perde il sostegno

Martedì 19 Dicembre 2023, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 14:23

Sanzioni e decadenza del contributo

Le sanzioni nei confronti dei beneficiari dell’Adi sono previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell’Adi rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovute e rilevanti ai fini del mantenimento della prestazione è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di condanna in via definitiva del beneficiario per i reati sopra indicati o nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore ad un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

La stessa sanzione della decadenza dal beneficio si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

Il provvedimento di decadenza è comunicato dall'INPS al beneficiario dell’Adi e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

Nei casi di condanna definitiva del beneficiario di cui sopra, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione relativa alla percezione dell’Adi e, comunque, quando risulti dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

Ferme restando le disposizioni relative alla condanna in via definitiva quando l’INPS, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza o l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

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