Assegno inclusione, sospensione e decadenza: tutti i casi in cui si perde il sostegno

Martedì 19 Dicembre 2023, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 14:23

Altre cause di sospensione

In tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta di inclusione. Nei casi di decadenza diversi da quelli determinati da condanna previsti all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

In aggiunta alle ipotesi di sospensione dell’Adi, per i casi di omessa comunicazione dell’avvio di attività lavorativa e per i casi di mancata presentazione ai servizi sociali o ai centri per l’impiego, l’erogazione del beneficio è sospesa nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati al paragrafo 12.1, prima che diventino definitivi.

La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione non hanno effetto retroattivo. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sopra indicati sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nel SIISL. La sospensione del beneficio può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata.

Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti l’interessato deve presentare domanda presso le Strutture territorialmente competenti dell’INPS allegando copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione.

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